Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali.
Quali sono i generi soggetti a diritto speciale nei comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo secondo la Legge 762/1973, e quale regime fiscale li caratterizza?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 762/1973 istituisce un diritto speciale a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno, riconoscendo loro facoltà di riscossione su specifiche categorie merceologiche introdotte in regime di zona franca. Il provvedimento si applica limitatamente ai contingenti previsti dalle normative vigenti e rimane in vigore per tutta la durata del regime di zona franca nei territori interessati. I generi interessati sono benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti, caffè e surrogati, zucchero e birra, che beneficiano di esenzioni dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine. In pratica, il diritto speciale consente ai comuni di applicare una tassazione locale su merci che altrimenti sarebbero completamente esenti da tributi nazionali, rappresentando una forma di compensazione economica per i territori di confine. Per commercialisti e aziende operanti in queste zone, è rilevante verificare l'applicabilità del regime e i contingenti annuali autorizzati, poiché incidono sulla determinazione del costo effettivo delle merci e sulla pianificazione fiscale.
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Riferimento normativo
LEGGE 1 novembre 1973, n. 762
Testo normativo
LEGGE n. 762/1973
# LEGGE 1 novembre 1973, n. 762
## Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e
Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari
agevolazioni fiscali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, compresi nella delimitazione di cui all' articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , è istituito, per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffè e surrogati del caffè; zucchero; birra.
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La Legge 762/1973 disciplina il diritto speciale in zona franca per i comuni di confine, interessando l'imposizione su generi in esenzione da dazio e imposte di consumo. Consulenti e operatori commerciali devono considerare le agevolazioni fiscali, i contingenti autorizzati e il regime doganale speciale applicabile a benzina, lubrificanti, caffè e birra introdotti nei territori di Gorizia e Savogna d'Isonzo.
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