Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, recante elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle societa'.
Cosa stabilisce la Legge 788/1976 in materia di ritenuta d'imposta sugli utili distribuiti dalle società?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 788/1976 converte in legge il decreto-legge 694/1976 e introduce un'elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società. Si tratta di una norma che riguarda direttamente le società per azioni, a responsabilità limitata e altre forme societarie che distribuiscono dividendi ai propri soci. La modifica principale prevede che la ritenuta d'imposta applicata sui dividendi sia aumentata rispetto alla misura precedente, rappresentando una maggiore prelevazione fiscale al momento della distribuzione degli utili. La disposizione si applica specificamente agli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi retroattivamente dalla data del 10 ottobre 1976. Per le aziende e i commercialisti, questa norma è rilevante perché incide direttamente sulla tassazione dei dividendi e sulla liquidità disponibile per i soci, richiedendo l'applicazione della ritenuta nella misura elevata al momento del pagamento degli utili.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 dicembre 1976, n. 788
Testo normativo
LEGGE n. 788/1976
# LEGGE 6 dicembre 1976, n. 788
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre
1976, n. 694, recante elevazione della misura della ritenuta a titolo
di imposta sugli utili distribuiti dalle societa'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694 , recante elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: "La disposizione del precedente comma si applica per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 dicembre 1976 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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La Legge 788/1976 è fondamentale per comprendere la tassazione dei dividendi e la ritenuta d'imposta sugli utili distribuiti dalle società. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni relative a distribuzione di utili, ritenute alla fonte, imposte sui redditi da capitale e obblighi di versamento delle imposte trattenute.
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