Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.
Quali operazioni beneficiano delle esenzioni fiscali secondo l'articolo 9 del decreto-legge 658/1973 e come si applicano all'IVA?
Spiegato da FiscoAI
La legge 788/1978 fornisce un'interpretazione autentica delle esenzioni fiscali previste dall'articolo 9 del decreto-legge 658/1973, estendendo tali esenzioni anche all'imposta sul valore aggiunto. Questo significa che le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che erano già esenti da altre imposte rimangono esenti anche dall'IVA. La norma riguarda principalmente soggetti che svolgono attività esenti secondo la normativa fiscale precedente, garantendo coerenza tra i diversi regimi tributari. Nonostante l'esenzione dall'IVA, permangono gli obblighi ordinari di fatturazione e registrazione contabile, quindi le aziende devono comunque documentare queste operazioni. Le operazioni esenti sono equiparate a quelle disciplinate dal DPR 633/1972 (Testo Unico IVA), specificamente agli articoli 2 e 3, per garantire un trattamento omogeneo nel sistema tributario.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 dicembre 1978, n. 788
Testo normativo
LEGGE n. 788/1978
# LEGGE 5 dicembre 1978, n. 788
## Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5
novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27
dicembre 1973, n. 868.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Le esenzioni fiscali previste per le operazioni di cui all' articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 , valgono anche agli effetti della imposta sul valore aggiunto. Fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del precedente comma, sono equiparate alle operazioni di cui all' articolo 2, terzo comma , e all' articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni del primo e secondo comma costituiscono interpretazione autentica dell' articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658 , quale modificato dalla legge di conversione 27 dicembre 1973, n. 868. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI - MORLINO - DE MITA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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La legge 788/1978 è fondamentale per comprendere le esenzioni IVA e il loro coordinamento con le precedenti esenzioni fiscali previste dal decreto-legge 658/1973. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per operazioni esenti, fatturazione di operazioni non imponibili, e per verificare il corretto trattamento IVA di cessioni e prestazioni di servizi secondo il DPR 633/1972.
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