Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721, concernente l'estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti legge 16 marzo 1957, n. 69 e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031.
Cosa stabilisce la Legge 789/1958 riguardo all'estrazione dello spirito da vino accantonato?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 789/1958 è un provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 721/1958, emanato nel periodo post-bellico italiano. Il provvedimento riguarda specificamente il settore vinicolo e distillato, autorizzando l'estrazione anticipata dello spirito da vino che era stato precedentemente accantonato secondo le disposizioni dei decreti-legge 69/1957 e 812/1957. Si tratta di una misura eccezionale che consente ai produttori e ai commercianti di vino di accedere anticipatamente alle scorte di spirito vinato, probabilmente per esigenze di liquidità o di mercato nel periodo di ricostruzione economica post-bellica. La norma si inserisce in un contesto di regolamentazione delle giacenze di prodotti alcolici, dove lo Stato controllava gli accantonamenti obbligatori. Il provvedimento riguarda direttamente i soggetti operanti nel settore della produzione e commercializzazione di vini e distillati, nonché le amministrazioni fiscali competenti al controllo delle giacenze. In pratica, autorizza il rilascio anticipato di quantitativi di spirito da vino precedentemente vincolati, modificando i termini e le condizioni stabiliti dai precedenti decreti-legge.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 agosto 1958, n. 789
Testo normativo
LEGGE n. 789/1958
# LEGGE 6 agosto 1958, n. 789
## Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721,
concernente l'estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato
ai sensi dei decreti legge 16 marzo 1957, n. 69 e 14 settembre 1957,
n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle
leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721 , concernente l'estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812 , rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 agosto 1958 GRONCHI FANFANI - PRETI - MEDICI - ANDREOTTI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 789/1958 è rilevante per chi opera nel settore vinicolo e distillato, in particolare per la gestione delle giacenze di spirito da vino, gli accantonamenti obbligatori e la regolamentazione delle scorte controllate dallo Stato. Commercialisti e consulenti che assistono aziende del settore bevande consultano questa normativa per comprendere i vincoli storici sulle giacenze, le esenzioni fiscali correlate agli accantonamenti e la disciplina delle estrazioni anticipate di prodotti alcolici.
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