Chi sostiene le spese di copia, stampa e registrazione nei contratti stipulati con l'amministrazione dello Stato secondo la Legge 790/1975?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 790/1975 integra il Regio Decreto 2440/1923 stabilendo che tutte le spese relative ai contratti con la pubblica amministrazione (copia, stampa, carta bollata, registrazione) sono a carico dei contraenti privati, non dello Stato. Le tariffe per le spese di copia sono predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate dal Ministro del Tesoro, garantendo uniformità e trasparenza. Il contraente deve versare gli importi entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto su un conto corrente postale della tesoreria provinciale, allegando l'attestato di versamento al contratto stesso. In caso di ritardo nel versamento, sono dovuti interessi legali; se il versamento non avviene, l'amministrazione trattiene la somma dal primo pagamento dovuto al contraente, aumentata degli interessi.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 dicembre 1975, n. 790
Testo normativo
LEGGE n. 790/1975
# LEGGE 27 dicembre 1975, n. 790
## Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale
dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti articoli 16-bis e 16-ter: "Art. 16-bis. - Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato. Sono altresì a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformità del disposto dell' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , sull'imposta di registro. Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono determinate sulla base di apposite tariffe predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro. Dette tariffe si applicano anche nei confronti delle ditte cui siano affidati eccezionalmente lavori di copia. Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonchè quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni o aziende autonome. La causale del versamento dovrà indicare, oltre il capitolo di entrata sul quale affluisce l'importo, la specificazione analitica delle spese da comunicarsi dall'ufficiale rogante o, ove occorra, dal funzionario che stipula il contratto, all'atto della stipulazione del medesimo. L'attestato del versamento di cui al comma precedente deve essere consegnato all'amministrazione per essere allegato al contratto. In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma è aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal precedente quarto comma fino alla data dell'effettivo versamento sul conto corrente postale. In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato di versamento, l'amministrazione trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente quarto comma". "Art. 16-ter. - Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma del precedente articolo è eseguito in contanti dal cassiere per i contratti stipulati dalle amministrazioni centrali, anche autonome, e dal funzionario delegato per quelli stipulati da uffici periferici, sulla base di ordini di accreditamento emessi a loro favore su apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome. Ai fini di cui al precedente comma, l'atto approvativo del contratto deve contenere l'attestazione circa la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione. Restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni sull'imposta di registro a carico del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto. I rendiconti delle spese di cui al precedente primo comma sono sottoposti al controllo delle ragionerie centrali e della Corte dei conti se si riferiscono a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali ed al controllo delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio se si riferiscono a contratti stipulati dagli uffici periferici. Per i contratti stipulati dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni ed aziende autonome il controllo di cui al comma precedente è eseguito dagli uffici o servizi centrali di ragioneria e dalla Corte dei conti. Per le amministrazioni ed aziende autonome che hanno uffici o servizi di ragioneria decentrati il controllo sui rendiconti delle spese relative a contratti stipulati dagli uffici periferici è esercitato dai citati uffici o servizi di ragioneria e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio".
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La normativa riguarda le spese accessorie dei contratti pubblici, l'imposta di registro secondo il DPR 634/1972, e la gestione contabile delle amministrazioni dello Stato. Commercialisti e aziende che contrattano con enti pubblici devono considerare queste spese come costi a loro carico, gestire i versamenti entro i termini previsti e documentare correttamente le causali di pagamento per evitare sanzioni e interessi di mora.
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