Indeducibilita' degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese.
Quali interessi passivi non sono deducibili secondo il Decreto-Legge 791/1984 e a chi si applica questa norma?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 791/1984 stabilisce un principio di indeducibilità degli interessi passivi per le società, gli enti e le imprese che contraggono debiti specificamente per acquistare obbligazioni pubbliche esenti da imposta. La norma si applica a società di capitali, enti commerciali e imprenditori individuali che investono in titoli pubblici con proventi esenti da tassazione. In pratica, se un'azienda prende un prestito per comprare obbligazioni pubbliche esenti, gli interessi pagati su quel debito non possono essere dedotti dal reddito imponibile fino a concorrenza degli interessi e proventi esenti derivanti dalle obbligazioni stesse. Questo meccanismo evita che il contribuente ottenga un doppio vantaggio: l'esenzione sui proventi dell'obbligazione e contemporaneamente la deduzione degli interessi passivi sostenuti per finanziarla. La norma richiede inoltre l'allegazione di un prospetto dettagliato alla dichiarazione dei redditi, indicando le obbligazioni possedute e le relative cedole, con l'onere di distinguere quelle acquisite prima o dopo l'entrata in vigore del decreto.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 28 novembre 1984, n. 791
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 791/1984
# DECRETO-LEGGE 28 novembre 1984, n. 791
## Indeducibilita' degli interessi passivi derivanti da debiti contratti
per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte
di persone giuridiche e di imprese.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme che stabiliscono l'indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Nella determinazione del reddito delle società ed enti indicati nell' articolo 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , e del reddito di impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e delle altre obbligazioni esenti sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche gli interessi conseguiti mediante cedole acquistate separatamente dai titoli si comprendono nel suddetto ammontare se l'acquisto è avvenuto a decorrere da tale data. 2. Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1. 3. Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima della data di entrata in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonchè dei relativi proventi. 4. Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione o di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74 )) .
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Il Decreto-Legge 791/1984 riguarda la deducibilità degli interessi passivi, l'indeducibilità dei costi correlati a investimenti in obbligazioni pubbliche esenti, e il principio di correlazione tra proventi esenti e oneri finanziari. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa norma quando gestiscono la determinazione del reddito d'impresa, il calcolo della base imponibile IRES, e l'analisi della coerenza tra finanziamenti e investimenti in titoli di Stato, applicando il meccanismo di compensazione tra interessi passivi e proventi esenti.
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