Quali sono le misure di sostegno all'esportazione di vini da tavola previste dal Decreto-Legge 794/1978?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 794/1978 introduce misure straordinarie e urgenti per facilitare l'esportazione di vini da tavola verso Paesi terzi, al fine di alleggerire il mercato interno italiano caratterizzato da quotazioni insufficienti. La normativa si applica specificamente agli organismi cooperativi di produttori agricoli che dispongono di regolari contratti di esportazione stipulati entro il 1° febbraio 1979 per quantitativi non inferiori a 2.000 ettolitri. Il provvedimento prevede un aiuto economico di 7.300 lire per ettolitro, fino a un massimo di 150.000 ettolitri di vino da tavola con gradazione minima di 10 gradi in volume, destinato ai Paesi terzi per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione all'esportazione. L'esportazione deve essere completata entro il 30 giugno 1979, pena la decadenza dal beneficio. L'importo dell'aiuto può essere ridotto in caso di variazioni della restituzione comunitaria vigente al momento dell'entrata in vigore del decreto, e i dettagli attuativi dovevano essere disciplinati da apposito decreto ministeriale entro trenta giorni.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1978, n. 794
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 794/1978
# DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1978, n. 794
## Misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi
terzi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi, al fine di alleggerire il mercato interno, le cui quotazioni non si sono attestate su livelli tali da consentire una equa e generalizzata remunerazione del prodotto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Per l'esportazione di 150 mila ettolitri di qualunque tipo di vino da tavola di gradazione non inferiore a 10 gradi in volume, verso i Paesi terzi, per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, è concesso un aiuto pari a L. 7.300 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso alla data del ((1 febbraio 1979)) di regolare contratto di esportazione, avente data certa, per un quantitativo non inferiore a 2.000 ettolitri. Per beneficiare del suddetto aiuto l'esportazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 30 giugno 1979. La misura dell'aiuto è suscettibile di riduzione in relazione ad eventuali variazioni dell'ammontare della restituzione comunitaria concessa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sollecita attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
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Il Decreto-Legge 794/1978 riguarda le restituzioni all'esportazione, gli aiuti alle cooperative agricole e i contributi per l'export di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per questioni relative a incentivi all'esportazione, documentazione doganale, contratti di esportazione e agevolazioni comunitarie nel settore vitivinicolo.
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