Legge Agevolazioni

Legge 794/1978

Misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi.

Pubblicato: 15/12/1978 In vigore dal: 13/12/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1978, n. 794

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 794/1978 # DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1978, n. 794 ## Misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi, al fine di alleggerire il mercato interno, le cui quotazioni non si sono attestate su livelli tali da consentire una equa e generalizzata remunerazione del prodotto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Per l'esportazione di 150 mila ettolitri di qualunque tipo di vino da tavola di gradazione non inferiore a 10 gradi in volume, verso i Paesi terzi, per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, è concesso un aiuto pari a L. 7.300 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso alla data del ((1 febbraio 1979)) di regolare contratto di esportazione, avente data certa, per un quantitativo non inferiore a 2.000 ettolitri. Per beneficiare del suddetto aiuto l'esportazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 30 giugno 1979. La misura dell'aiuto è suscettibile di riduzione in relazione ad eventuali variazioni dell'ammontare della restituzione comunitaria concessa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sollecita attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

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