Legge Contabilità

Legge 803/1949

Termine perentorio per la rimessa delle fatture attinenti alle forniture del razionamento dei consumi, effettuate ai Comuni anteriormente al 1 luglio 1947.

Pubblicato: 11/11/1949 In vigore dal: 24/10/1949 Documento ufficiale

Qual è il termine perentorio per la presentazione delle fatture relative alle forniture di razionamento ai Comuni effettuate prima del 1 luglio 1947?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 803/1949 stabilisce un termine perentorio di 90 giorni dalla sua entrata in vigore per la presentazione delle fatture relative alle forniture di beni per il servizio di razionamento dei consumi effettuate ai Comuni anteriormente al 1 luglio 1947. Questa norma riguarda gli enti fornitori e i privati che avevano effettuato tali rifornimenti durante il periodo del razionamento post-bellico. Le fatture dovevano essere presentate al Ministero del Tesoro, specificamente al Provveditorato generale dello Stato, per ottenere il rimborso o il pagamento delle prestazioni rese. La legge introduce un vincolo assoluto: le fatture presentate dopo il termine di 90 giorni non sarebbero state ammesse al rimborso in nessun caso, rendendo il termine perentorio e inderogabile. Questa disposizione aveva l'obiettivo di chiudere definitivamente i conti relativi alle operazioni di razionamento del dopoguerra e regolarizzare i crediti vantati dai fornitori nei confronti dello Stato.

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Riferimento normativo

LEGGE 24 ottobre 1949, n. 803

Testo normativo

LEGGE n. 803/1949 # LEGGE 24 ottobre 1949, n. 803 ## Termine perentorio per la rimessa delle fatture attinenti alle forniture del razionamento dei consumi, effettuate ai Comuni anteriormente al 1 luglio 1947. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Le fatture per rifornimenti fatti ai Comuni, anteriormente al 1 luglio 1947, per il servizio del razionamento dei consumi, debbono essere presentate al Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) dagli enti e dai fornitori entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Le fatture presentate dopo tale termine non saranno, in nessun caso, ammesse al rimborso od al pagamento. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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La Legge 803/1949 disciplina i termini di presentazione delle fatture per forniture storiche di razionamento, rappresentando un caso di regolarizzazione di crediti verso la Pubblica Amministrazione con termine perentorio. Commercialisti e consulenti che gestiscono controversie tributarie storiche o crediti verso lo Stato consultano questa norma per comprendere i principi di decadenza dei diritti e le modalità di presentazione dei crediti al Provveditorato generale dello Stato.

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