Qual è l'oggetto e la portata del Regio Decreto 827/1924 sulla contabilità generale dello Stato?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 827/1924 è un regolamento fondamentale che disciplina l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato italiano. Si applica all'intera gestione finanziaria e patrimoniale della pubblica amministrazione centrale, stabilendo i principi e le procedure contabili che gli uffici dello Stato devono seguire nella registrazione, gestione e rendicontazione delle operazioni economiche e patrimoniali. Il decreto riguarda direttamente i ministeri, gli uffici centrali e periferici dello Stato, nonché tutti i soggetti coinvolti nell'amministrazione del patrimonio pubblico.
Il regolamento entra in vigore dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con eccezione per le disposizioni relative agli articoli 54-63 e 65-68 del precedente R.D. 1923 n. 2440, la cui applicazione è rinviata al 1° luglio 1925 per motivi di compatibilità con i titoli di spesa allora vigenti. Questo rinvio è stato successivamente prorogato più volte attraverso decreti legge convertiti in legge, fino al 30 giugno 1930, a testimonianza della complessità dell'implementazione di un nuovo sistema contabile.
Il decreto abroga le corrispondenti disposizioni del precedente regolamento del 1885, rappresentando una modernizzazione significativa della contabilità pubblica nel primo dopoguerra. Per i commercialisti e i consulenti che operano con enti pubblici, questo decreto rappresenta il fondamento normativo della contabilità dello Stato, anche se successivamente integrato e modificato da normative più recenti.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 827
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 827/1924
# REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 827
## Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato. (024U0827)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 786 , che proroga l'applicazione di talune disposizioni del R. decreto predetto; Sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 È approvato l'unito regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze. Il regolamento stesso entra in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno fatta eccezione per le disposizioni che riflettono la esecuzione degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , o che comunque ne dipendano, le quali sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1925, in quanto non sieno compatibili con le attuali forme dei titoli di spesa. (3) (5) (7) (8) ((9)) Con le stesse decorrenze restano abrogate le corrispondenti disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 , e successive variazioni. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786 , ed all' art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 , è prorogato al 1° luglio 1926". --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "È prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597 ". --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "È prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilità generale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211 , convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "È prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilità generale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986 , convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158 , ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "È pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilità generale dello Stato".
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Il Regio Decreto 827/1924 è il riferimento storico per la contabilità generale dello Stato, amministrazione del patrimonio pubblico e gestione finanziaria della pubblica amministrazione. Professionisti che operano con enti pubblici consultano questa normativa per comprendere i principi di rendicontazione, titoli di spesa e procedure contabili dello Stato, anche in relazione alle successive riforme della contabilità pubblica e del bilancio dello Stato.
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