Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 ((e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)). (20G00112)
Quali sono le principali misure introdotte dal Decreto-Legge 83/2020 in materia di emergenza COVID-19 e gestione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 83/2020, emanato il 30 luglio 2020, affronta due ambiti principali: la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e la disciplina degli incarichi di direzione negli organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, il decreto estende da 31 luglio a 15 ottobre 2020 i termini previsti dai precedenti decreti emergenziali (DL 19/2020 e DL 33/2020), mantenendo in vigore le disposizioni di contrasto alla diffusione del virus. Inoltre, prolunga al 31 dicembre 2020 numerosi termini correlati allo stato di emergenza, come specificato nell'allegato 1, con alcune eccezioni. Per quanto riguarda la sicurezza della Repubblica, il decreto modifica la legge 124/2007 permettendo il rinnovo degli incarichi di direzione dei servizi di intelligence per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni, anziché una sola volta, garantendo continuità operativa durante l'emergenza. Il decreto mantiene in vigore il DPCM del 14 luglio 2020 fino all'adozione di nuovi provvedimenti, per un massimo di dieci giorni. Aspetto rilevante è che i termini non elencati nell'allegato 1 rimangono riferiti al 31 luglio 2020, creando una distinzione tra misure prorogate e misure non prorogate.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 83/2020
# DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83
## Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 <em><strong>((e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di
organi del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica))</strong></em>.
(20G00112)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; Considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1 , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , nonchè la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga dei termini previsti dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1 , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , nonchè di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 1. All' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»; b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 » sono soppresse. 1-bis. All' articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , dopo le parole: "sospensione dei congressi," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM),". 2. All' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020». 3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al ((31 dicembre 2020)) , salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020. 5. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 , i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176. 6. Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la piena continuità nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»; b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»; c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».
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Il Decreto-Legge 83/2020 è il riferimento normativo per la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di applicazione delle misure emergenziali e la continuità amministrativa. Professionisti e amministrazioni pubbliche lo consultano per comprendere quali disposizioni rimangono in vigore, quali termini sono prorogati e quali scadono al 31 luglio 2020, nonché per le modifiche alla legge 124/2007 sulla gestione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
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