Quali agevolazioni fiscali erano previste per la zona di Gorizia secondo la Legge 846/1973 e fino a quando erano valide?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 846/1973 ha prorogato il regime agevolativo già previsto per la zona di Gorizia dal decreto-legge 1036/1966, estendendo la scadenza dal 31 dicembre 1973 al 31 dicembre 1974. Questa normativa si applicava alle merci specificamente indicate nelle tabelle A e B allegate al decreto-legge originario, rappresentando una misura di sostegno economico per il territorio goriziano. Le agevolazioni consistevano nell'esenzione dai diritti di confine, dalle imposte di fabbricazione e dalle imposte erariali di consumo, applicabili alle merci rientranti nelle categorie indicate. La norma ha mantenuto in vigore tutte le disposizioni precedenti fino alla scadenza del termine prorogato, garantendo continuità alle attività commerciali interessate. Successivamente, la Legge 693/1974 ha ulteriormente prorogato il regime fino al 31 dicembre 1975, dimostrando l'importanza strategica di questa zona di confine per l'economia nazionale.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 dicembre 1973, n. 846
Testo normativo
LEGGE n. 846/1973
# LEGGE 27 dicembre 1973, n. 846
## Proroga del regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il termine del 31 dicembre 1973, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge dicembre 1966, n. 1036, modificato dalla legge di conversione 2 febbraio 1967, n. 7, è prorogato al 31 dicembre 1974. ((1)) Fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, secondo comma, 2, 3 e 4 del decreto-legge suddetto. L'esenzione prevista per i contingenti di merci indicate nelle tabelle A e B allegate al medesimo decreto-legge è applicabile relativamente ai diritti di confine di cui all' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , ed alle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo. --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 dicembre 1974, n. 693 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall' articolo 1, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, numero 846 , è prorogato dal 1 gennaio 1975 al 31 dicembre 1975."
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La Legge 846/1973 riguarda agevolazioni fiscali e regime doganale speciale per la zona di Gorizia, con esenzioni da diritti di confine, imposte di fabbricazione e imposte erariali di consumo. Commercialisti e operatori del commercio estero consultano questa normativa per comprendere i benefici tributari applicabili alle merci in transito e le proroghe successive previste dalla Legge 693/1974, rilevanti per la pianificazione fiscale nelle aree di confine.
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