Legge Internazionale

Legge 851/1929

Norme per la esecuzione della Convenzione finanziaria con (029U0851)

Pubblicato: 05/06/1929 In vigore dal: 27/05/1929 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di finanziamento della Santa Sede secondo il Regio Decreto 851/1929 e come si articola il trasferimento di fondi tra la Cassa Depositi e Prestiti e il Tesoro dello Stato?

Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 851/1929 disciplina l'esecuzione della Convenzione finanziaria stipulata tra l'Italia e la Santa Sede l'11 febbraio 1929, in attuazione del Trattato e del Concordato. La norma prevede un meccanismo di finanziamento attraverso il quale la Cassa Depositi e Prestiti cede temporaneamente al Tesoro dello Stato titoli del consolidato al 5% per un valore nominale di un miliardo di lire, prelevandoli dal proprio patrimonio. Questo trasferimento rappresenta il sostegno finanziario dell'Italia verso la Santa Sede per la risoluzione della questione romana. Il Tesoro si impegna a restituire gradualmente l'importo ricevuto mediante consegna di titoli consolidati o del Littorio, con un versamento minimo annuale di 100 milioni di lire a partire dall'esercizio 1929-1930. Durante il periodo di giacenza dei titoli presso il Tesoro, quest'ultimo corrisponde alla Cassa Depositi e Prestiti gli interessi annui al 5%, con decorrenza dalla scadenza del 1° luglio 1929, garantendo così la remunerazione dell'intermediario finanziario.

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Riferimento normativo

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. 851

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 851/1929 # REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. 851 ## Norme per la esecuzione della Convenzione finanziaria con (029U0851) la Santa Sede. VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810 , che dà piena ed intera esecuzione al Trattato, ai quattro allegati annessi e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929; In virtù dei poteri delegati con l'art. 3 della legge predetta; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Per l'esecuzione della seconda parte dell'art. 1 della Convenzione finanziaria sottoscritta in Roma. il dì 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, la Cassa depositi e prestiti cederà al Tesoro dello Stato temporaneamente del consolidato 5 per cento pel valore nominale di un miliardo di lire, prelevandolo dalle sue consistenze patrimoniali. Il Tesoro dello Stato restituirà alla Cassa dei depositi e prestiti l'ammontare così ottenuto mediante consegna di titoli del consolidato 5 per cento o del Littorio in ragione di non meno di 100 milioni nominali di lire all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1929 1930. Sui titoli cedutigli e fino alla loro restituzione, il Tesoro corrisponderà alla Cassa dei depositi e prestiti gli interessi annui del 5 per cento a partire da quelli con scadenza 1° luglio 1929.

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Il Regio Decreto 851/1929 rappresenta un accordo di natura finanziaria e diplomatica che coinvolge strumenti di debito pubblico, consolidato al 5%, titoli del Littorio e gestione del patrimonio dello Stato. La normativa è rilevante per storici del diritto pubblico, esperti di relazioni internazionali e studiosi della finanza pubblica italiana del periodo fascista, in quanto disciplina il trasferimento di risorse tra enti pubblici (Cassa Depositi e Prestiti e Tesoro) e la gestione di titoli di Stato con scadenze pluriennali.

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