Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi di operosita' e per la scoperta e la repressione di reati.
Quali sono le aliquote dell'imposta di bollo sulle cambiali e gli effetti di commercio secondo la Legge 851/1961?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 851/1961 modifica le tariffe dell'imposta di bollo applicabili alle cambiali e agli altri effetti di commercio emessi e pagabili in Italia, aggiornando le disposizioni del DPR 492/1953. La normativa distingue due categorie di effetti in base alla scadenza: quelli con scadenza fino a un mese (o a vista) e quelli con scadenza tra uno e quattro mesi. Per i primi, l'imposta è fissa a 3 lire se l'importo non supera 1.000 lire, oppure proporzionale a 2 lire per ogni mille lire (o frazione) se superiore. Per i secondi, l'imposta è proporzionale a 4 lire per ogni mille lire o frazione di mille. Questa distinzione riflette il principio che effetti con scadenza più lunga comportano un'imposizione maggiore. La norma riguarda principalmente commercianti, banche e imprese che utilizzano cambiali e assegni come strumenti di pagamento e di credito. L'applicazione corretta di queste aliquote era essenziale per evitare sanzioni e garantire la regolarità fiscale delle operazioni commerciali nel periodo considerato.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 agosto 1961, n. 851
Testo normativo
LEGGE n. 851/1961
# LEGGE 3 agosto 1961, n. 851
## Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove
norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi di operosita' e
per la scoperta e la repressione di reati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a) e b), dello articolo 5 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , concernenti l'imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio emessi e pagabili nello Stato, sono sostituite dalle seguenti: "a) con scadenza non superiore ad un mese o con scadenza a vista o a certo tempo vista quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente un mese dalla data della presentazione al visto, quando la somma: non supera lire 1000, imposta fissa lire 3; supera lire 1000 per ogni mille lire o frazione di lire mille, imposta proporzionale lire 2; b) con scadenza superiore ad un mese e non a quattro mesi ovvero con scadenza da oltre un mese sino a quattro mesi vista: per ogni mille lire o frazione di lire mille, imposta proporzionale lire 4".
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La Legge 851/1961 è il riferimento normativo per l'imposta di bollo su cambiali, effetti di commercio e titoli di credito, disciplinando le aliquote proporzionali e fisse secondo la scadenza. Commercialisti e professionisti la consultano per questioni relative a tassazione di strumenti negoziali, tariffe doganali e adeguamenti fiscali su documenti commerciali e finanziari.
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