Fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3.
Qual è il termine di scadenza del trattamento fiscale agevolato per la distillazione degli spiriti stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 859/1954 proroga al 15 settembre 1955 il termine di scadenza delle agevolazioni fiscali straordinarie per la distillazione degli spiriti, in particolare per la distillazione della frutta e del vino. Questa normativa si applica ai produttori e ai distillatori che beneficiavano del regime fiscale agevolato precedentemente stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito in legge il 31 gennaio 1954. Le agevolazioni riguardavano modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli, con l'obiettivo di incentivare la produzione nazionale di distillati. La proroga era motivata dalla straordinaria necessità e urgenza di continuare a sostenere il settore della distillazione, particolarmente importante per l'economia agricola dell'epoca.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 24 settembre 1954, n. 859
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 859/1954
# DECRETO-LEGGE 24 settembre 1954, n. 859
## Fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del
trattamento fiscale degli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3
dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31
gennaio 1954, n. 3.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 19241, e le successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635 , convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594 , concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego; Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200 , convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388 , concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti; Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 , convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331 , concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino; Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1 novembre 1951, n. 1127 , concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti; Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118 , convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457 , concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino; Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , convertito in legge, con modificazione, con la legge 31 gennaio 1954, n. 3 , concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine previsto dal precitato decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , allo scopo di continuare ad agevolare la distillazione della frutta; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Il termine di scadenza del trattamento fiscale previsto negli articoli 1 , 2 , 3 , 4 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 , è stabilito al 15 settembre 1955.
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Il decreto-legge 859/1954 è il riferimento normativo per le agevolazioni fiscali temporanee sulla distillazione di spiriti, imposta di fabbricazione e diritti erariali sugli alcoli. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere il regime fiscale straordinario applicabile alla distillazione del vino e della frutta, nonché le proroghe dei trattamenti agevolati nel settore degli alcoli e degli spiriti.
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