Legge Non_Fiscale

Legge 86/2020

Disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. (20G00116)

Pubblicato: 31/07/2020 In vigore dal: 31/07/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede il Decreto-Legge 86/2020 in materia di parità di genere nelle elezioni regionali della Puglia?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 86/2020 è un intervento normativo urgente emanato dal Governo per garantire il rispetto del principio di parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali. Si applica specificamente alle elezioni del consiglio regionale della Puglia nel 2020, in quanto la Regione non aveva adeguato la propria legislazione elettorale ai principi fondamentali stabiliti dalla legge 165/2004 (come modificata dalla legge 20/2016), nonostante una formale diffida del Presidente del Consiglio dei ministri. Il decreto rappresenta un esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti della Regione, previsto dall'articolo 120 della Costituzione, per tutelare l'unità giuridica della Repubblica e l'effettivo esercizio dei diritti politici in condizioni di eguaglianza.

In pratica, il decreto introduce due meccanismi concreti: ogni elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato obbligatoriamente a un candidato di sesso diverso dall'altro; qualora l'elettore esprima entrambe le preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata. Le schede elettorali sono predisposte di conseguenza per facilitare l'applicazione di questa regola. Il Prefetto di Bari è nominato commissario straordinario per garantire l'attuazione del decreto e per identificare tutte le disposizioni regionali incompatibili con queste nuove regole.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 31 luglio 2020, n. 86

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 86/2020 # DECRETO-LEGGE 31 luglio 2020, n. 86 ## Disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. (20G00116) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 51, primo comma, 117, settimo comma, e 122 , primo comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 1, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165 , che, in attuazione dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione , stabilisce in via esclusiva i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonchè dei Consigli regionali; Atteso che tra i principi fondamentali vincolanti per la funzione legislativa regionale in materia di sistemi elettorali è stabilito il principio di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive; Visto l' articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165 , come modificato dall' articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20 , che declina i criteri di attuazione del principio di promozione di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, prescrivendo meccanismi formali di garanzia di tale principio nella disciplina regolativa delle preferenze e delle candidature; Ritenuto necessario a tutela dell'unità giuridica della Repubblica garantire l'effettività del rispetto del principio di accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza ai sensi dell' articolo 51, primo comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 120 della Costituzione ; Visto l' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ; Visto l'atto di formale diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri alla Regione Puglia in data 23 luglio 2020, per adeguare, entro il 28 luglio 2020, le disposizioni della propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, di cui all' articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165 , come modificato dall' articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20 ; Considerato che la Regione interessata non ha provveduto ad adottare, nel termine indicato, le necessarie disposizioni di adeguamento della propria legislazione elettorale; Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica; Visto l'invito al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia, a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2020; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'interno; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Intervento sostitutivo in materia di consultazioni elettorali regionali per l'anno 2020 1. Il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale, nonchè dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall' articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165 , come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20 , integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all' articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate. 2. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi, si applicano le seguenti disposizioni: a) ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza. 3. Il Prefetto di Bari è nominato commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con il comma 2, fermo restando il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali di cui al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 86/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto-Legge 86/2020 affronta il tema della parità di genere nelle elezioni regionali, applicando meccanismi di garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive. La normativa si basa sui principi fondamentali della legge 165/2004 e rappresenta un intervento sostitutivo dello Stato secondo l'articolo 120 della Costituzione. Amministratori pubblici, enti regionali e commissari straordinari devono conoscere questi obblighi di parità di genere e le modalità di voto preferenziale vincolato per garantire la corretta applicazione della normativa.

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2020

Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili … Risoluzione AdE 633 Esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrasta… Interpello AdE 2020 Rettifica del 14/12/2020 Interpello AdE 2138217 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze – OICR UE/SEE – Artt. 27, comma 3, d.P.R… Interpello AdE 600