Abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera, Istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939.
Cosa stabilisce il Decreto-Legge 860/1954 riguardo al coefficiente di compensazione per l'importazione di bestiame bovino dalla Svizzera?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 860/1954 abroga completamente il coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera, precedentemente istituito con il Decreto-Legge 849/1953 (convertito in legge 939/1953). Questo coefficiente era stato introdotto come misura protezionistica per tutelare il mercato nazionale del bestiame bovino da possibili perturbamenti derivanti dalle importazioni svizzere. La norma si applica alle operazioni di importazione di bovini destinati alla macellazione provenienti dalla Svizzera, interessando direttamente gli importatori, gli allevatori e gli operatori del settore zootecnico italiano. Il provvedimento riconosce che la causa originaria del perturbamento al mercato nazionale era venuta a cessare, rendendo quindi non più necessaria la misura protezionistica. L'abolizione del coefficiente rappresenta un ritorno a condizioni di libero scambio per questo specifico prodotto, eliminando i dazi compensativi che gravavano sulle importazioni elvetiche.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 24 settembre 1954, n. 860
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 860/1954
# DECRETO-LEGGE 24 settembre 1954, n. 860
## Abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del
bestiame bovino da macello dalla Svizzera, Istituito con
decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27
dicembre 1953, n. 939.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 8 e 10 delle Disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi di importazione, approvate con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Visto il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849 , convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939 , col quale fu istituito un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abolire il coefficiente di compensazione sul bestiame bovino da macello essendo venuta a cessare la causa di perturbamento al mercato nazionale di detto bestiame che ne determinò l'istituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849 , convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939 , col quale fu istituito un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello, è abrogato.
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Il Decreto-Legge 860/1954 riguarda l'abolizione di misure protezionistiche e coefficienti di compensazione doganale, strumenti utilizzati nella politica commerciale internazionale e nella regolamentazione dei dazi di importazione. La normativa è rilevante per operatori del settore agroalimentare, importatori di bestiame e consulenti che seguono le dinamiche del commercio estero e della tariffa doganale, in particolare per le operazioni di import-export con la Svizzera nel settore zootecnico.
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