Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio
1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi
e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato.
Quali diritti, compensi e proventi del personale delle Amministrazioni dello Stato sono soppressi dalla Legge 869/1954 e quali eccezioni sono previste?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 869/1954 ha operato una riforma radicale della disciplina economica del personale statale, sopprimendo tutti i diritti, proventi e compensi percepiti dai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, indipendentemente dalla loro denominazione. Tuttavia, la norma prevede eccezioni specifiche per i compensi elencati nelle tabelle allegate, che continuano a essere erogati. La legge riguarda tutto il personale civile dello Stato, compresi gli enti ad ordinamento autonomo, e rappresenta un intervento di razionalizzazione della spesa pubblica nel dopoguerra.
Per il personale degli uffici che partecipavano al riparto dei diritti soppressi, la legge garantisce una transizione: viene corrisposto un assegno personale mensile calcolato sulla media dei compensi percepiti nell'esercizio 1953-54, con un limite massimo di due terzi dello stipendio base. Questo assegno viene gradualmente riassorbito nei successivi miglioramenti economici generali. Per il personale escluso dal riparto, viene riconosciuto un assegno personale pari a un dodicesimo della media annuale dei diritti precedentemente percepiti.
La legge mantiene in vigore alcune eccezioni temporanee fino all'entrata in vigore di norme generali sul trattamento economico: i diritti commerciali per i dipendenti delle dogane e delle imposte di fabbricazione, e i diritti specifici per il personale della motorizzazione civile. La spesa per questi assegni personali è imputata a capitoli dedicati nei bilanci dei Ministeri interessati.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 settembre 1954, n. 869
Testo normativo
LEGGE n. 869/1954
# LEGGE 26 settembre 1954, n. 869
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio
1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi
e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato, con le seguenti modificazioni: Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente: Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate. L'art. 3 è sostituito dal seguente: Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 . La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potrà eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo. L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma è attribuita a titolo di assegno personale. Il detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento. La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati. L'art. 4 è sostituito dal seguente: Al personale che, in base alle disposizioni vigenti il 31 luglio 1954, è ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente art. 1, è corrisposto, a decorrere dal 1 agosto 1954 ed in sostituzione di detto riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-1954, fermo restando il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 . Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 3. L'art. 7 è sostituito dal seguente: Sino all'entrata in vigore di norme generali sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, restano in vigore: a) per i dipendenti dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, i diritti commerciali ad essi spettanti secondo le norme in vigore al 31 luglio 1954; b) per i dipendenti della motorizzazione civile i diritti previsti dall' art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e successive modificazioni. Le tabelle allegate al decreto sono sostituite da quelle allegate alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 26 settembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - GAVA - ERMINI - MATTARELLA - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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La Legge 869/1954 disciplina la soppressione dei diritti, compensi e proventi del personale statale, con particolare riferimento agli assegni personali, al riparto dei compensi e alla razionalizzazione della spesa pubblica. Commercialisti e consulenti del settore pubblico la consultano per questioni relative al trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, alle eccezioni previste per dogane e motorizzazione civile, e alla gestione contabile degli assegni personali nei bilanci ministeriali.
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