Legge Contabilità

Legge 869/1954

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato.

Pubblicato: 29/09/1954 In vigore dal: 26/09/1954 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 26 settembre 1954, n. 869

Testo normativo

LEGGE n. 869/1954 # LEGGE 26 settembre 1954, n. 869 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato, con le seguenti modificazioni: Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente: Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate. L'art. 3 è sostituito dal seguente: Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 . La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potrà eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo. L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma è attribuita a titolo di assegno personale. Il detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento. La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati. L'art. 4 è sostituito dal seguente: Al personale che, in base alle disposizioni vigenti il 31 luglio 1954, è ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente art. 1, è corrisposto, a decorrere dal 1 agosto 1954 ed in sostituzione di detto riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-1954, fermo restando il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 . Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 3. L'art. 7 è sostituito dal seguente: Sino all'entrata in vigore di norme generali sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, restano in vigore: a) per i dipendenti dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, i diritti commerciali ad essi spettanti secondo le norme in vigore al 31 luglio 1954; b) per i dipendenti della motorizzazione civile i diritti previsti dall' art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e successive modificazioni. Le tabelle allegate al decreto sono sostituite da quelle allegate alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 26 settembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - GAVA - ERMINI - MATTARELLA - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

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