Modificazione del termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1949-50 e proroga del termine relativo alla presentazione dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49.
Quali termini stabilisce la Legge 87/1949 per la presentazione del bilancio di previsione 1949-50 e dei rendiconti dello Stato?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 87/1949, promulgata il 2 marzo 1949, è una norma di carattere procedurale che modifica i termini ordinari per l'adempimento di obblighi di bilancio dello Stato italiano nel dopoguerra. In particolare, la legge interviene su due aspetti: fissa al 28 febbraio 1949 il termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1949-50, e proroga i termini per la presentazione dei rendiconti generali dello Stato relativi agli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49. Si tratta di una misura straordinaria legata al contesto del primo dopoguerra, quando l'amministrazione dello Stato doveva recuperare i ritardi accumulati durante il conflitto mondiale e riorganizzare la gestione contabile. La norma riguarda direttamente il Governo e il Parlamento nella loro funzione di bilancio, rappresentando un intervento eccezionale per adeguare i tempi procedurali alle difficoltà amministrative del periodo. Per i professionisti dell'epoca, questa legge era rilevante per comprendere i tempi effettivi di approvazione dei bilanci pubblici e la gestione straordinaria delle finanze dello Stato nel primo anno della Repubblica.
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Riferimento normativo
LEGGE 2 marzo 1949, n. 87
Testo normativo
LEGGE n. 87/1949
# LEGGE 2 marzo 1949, n. 87
## Modificazione del termine per la presentazione al Parlamento del
progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1949-50 e proroga del termine relativo alla presentazione dei
rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal
1942-43 al 1948-49.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1949-50 è stabilito al 28 febbraio 1949.
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La Legge 87/1949 disciplina i termini procedurali per la presentazione del bilancio di previsione dello Stato e dei rendiconti generali, istituti fondamentali della contabilità pubblica italiana nel dopoguerra. La norma è rilevante per chi studia la storia amministrativa della Repubblica e l'evoluzione della disciplina di bilancio dello Stato, in particolare per comprendere come venivano gestiti gli adempimenti contabili e i rendiconti negli esercizi finanziari dal 1942 al 1949.
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