Legge Non_Fiscale

Legge 878/1973

Provvidenze per l'industria cantieristica navale.

Pubblicato: 05/01/1974 In vigore dal: 27/12/1973 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

Testo normativo

LEGGE n. 878/1973 # LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878 ## Provvidenze per l'industria cantieristica navale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Contributo per nuove costruzioni navali) Per la costruzione di nuove navi mercantili complete a scafo metallico può essere concesso ai cantieri navali nazionali costruttori un contributo calcolato con le seguenti percentuali sul prezzo contrattuale: 9 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1972; 8 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1973; 7 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1974; 6 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1975; 4 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1976. Per le costruzioni iniziate per conto proprio dal cantiere costruttore le percentuali suddette si applicano con riferimento all'anno di inizio dei lavori sul prezzo dichiarato dal cantiere. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validità delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , è prorogata al 31 dicembre 1977. Ha, inoltre, disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni per il calcolo dei contributi di cui agli articoli 1 e 10 della suddetta legge, relative all'anno 1976, sono estese all'anno 1977; il contributo per detto anno è fissato nella misura del 3,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 1 e del 4,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 10, esclusi i prezzi inferiori a 23 milioni di lire". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 878/1973 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1973

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823, concernente… Decreto del Presidente della Repubblica 1203 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. Decreto del Presidente della Repubblica 1202 Esonero dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria per i lavorato… Decreto del Presidente della Repubblica 1201 Autorizzazione al fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizi… Decreto del Presidente della Repubblica 1200 Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unita' dell'A… Decreto del Presidente della Repubblica 1199