Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 fra il Regno d'Italia ed il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze: 1° Trattato di amicizia italo-higiazeno e relativi scambi di note; 2° Trattato di commercio italo-higiazeno. (032U0879)
Quali accordi internazionali sono stati ratificati dalla Legge 879/1932 tra l'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 879/1932 è un atto di ratifica parlamentare che ha convertito in legge il Regio decreto-legge del 31 marzo 1932, n. 295. Essa dà esecuzione a due accordi internazionali stipulati a Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged (territori dell'Arabia Saudita). I due trattati riguardano rispettivamente l'amicizia tra i due Stati e le relazioni commerciali bilaterali. La legge rappresenta l'atto formale con cui il Parlamento italiano ha approvato e reso vincolanti questi accordi internazionali nel diritto interno italiano. Questo procedimento era necessario per dare piena efficacia giuridica agli impegni assunti dall'Italia nei confronti del Regno saudita, sia sul piano diplomatico che su quello commerciale ed economico.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 giugno 1932, n. 879
Testo normativo
LEGGE n. 879/1932
# LEGGE 3 giugno 1932, n. 879
## Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295, che
ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10
febbraio 1932 fra il Regno d'Italia ed il Regno del Higiaz e del
Neged e sue dipendenze: 1° Trattato di amicizia italo-higiazeno e
relativi scambi di note; 2° Trattato di commercio italo-higiazeno.
(032U0879)
Art. 1 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1932, n.295 , che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze: 1° Trattato di amicizia italo-higiazeno, e relativi scambi di note; 2° Trattato di commercio italo-higiazeno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 giugno 1932 - Anno X VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Grandi - Mosconi - Acerbo - Ciano - Bottai. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. ----------- N.B. - Gli Atti internazionali di cui sopra sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1932-X, n. 88.
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La Legge 879/1932 riguarda la ratifica di trattati internazionali e accordi bilaterali tra Stati sovrani, disciplinando le relazioni diplomatiche e commerciali. Gli istituti giuridici coinvolti includono la conversione di decreti-legge in legge ordinaria, la stipulazione di trattati internazionali e gli scambi di note diplomatiche. Per professionisti che operano in diritto internazionale e commercio estero, questa normativa rappresenta un esempio storico di come l'ordinamento italiano recepisce e ratifica gli accordi con Stati esteri.
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