Cosa prevede la Legge 88/1969 riguardo al fondo previdenziale degli spedizionieri doganali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 88/1969 modifica l'articolo 15 della legge 1612/1960, disciplinando il funzionamento del fondo previdenziale e assistenziale destinato agli spedizionieri doganali iscritti. Il fondo ha duplice carattere: previdenziale e assistenziale, ed è alimentato dai contributi versati annualmente da ciascun iscritto, determinati in base al fabbisogno del fondo stesso e all'importanza delle operazioni doganali svolte da ogni singolo operatore. La norma stabilisce che il servizio di assistenza sanitaria deve essere erogato da un ente di diritto pubblico specializzato nell'assistenza contro le malattie, mediante una convenzione stipulata dal fondo e approvata dal consiglio d'amministrazione. Tale convenzione richiede l'approvazione dei Ministeri delle Finanze e del Lavoro e Previdenza Sociale, garantendo così il controllo pubblico sulla gestione dei servizi sanitari. La legge prevede inoltre che entro sei mesi dall'entrata in vigore siano approvate le norme regolamentari secondo la procedura prevista dalla legge 1612/1960, assicurando l'operatività concreta del sistema.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 marzo 1969, n. 88
Testo normativo
LEGGE n. 88/1969
# LEGGE 4 marzo 1969, n. 88
## Modifica all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612,
riguardante il fondo previdenziale degli spedizionieri doganali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico L' articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , è modificato come segue: "È costituito un fondo avente carattere previdenziale e assistenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti. Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale il fondo di previdenza e di assistenza a favore degli spedizionieri doganali è autorizzato a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere deliberata dal consiglio d'amministrazione del fondo e sottoposta all'approvazione dei Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale". Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere approvate le norme regolamentari con la procedura prevista dall' articolo 16 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 marzo 1969 SARAGAT RUMOR - BRODOLINI - REALE Visto, il Guardasigilli: GAVA
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La Legge 88/1969 è il riferimento normativo per la gestione del fondo previdenziale degli spedizionieri doganali, disciplinando contributi previdenziali, assistenza sanitaria e convenzioni con enti pubblici. Consulenti del lavoro e commercialisti la consultano per questioni relative a fondi di categoria, obblighi contributivi degli iscritti e rapporti tra fondi privati e enti pubblici di assistenza.
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