Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013. (21G00096)
Qual è l'oggetto della Legge 88/2021 e quali sono gli effetti della ratifica dell'Accordo italo-kirghiso?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 88/2021 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare un accordo bilaterale tra l'Italia e la Repubblica Kirghisa sottoscritto a Bishkek il 14 febbraio 2013. L'accordo riguarda la cooperazione nei settori culturale, scientifico e tecnologico tra i due Paesi, rappresentando un impegno formale di collaborazione internazionale. La ratifica, attraverso questa legge, conferisce validità giuridica all'accordo nell'ordinamento italiano, permettendone l'esecuzione e l'applicazione concreta. La normativa è di natura prevalentemente procedurale e diplomatica, finalizzata a formalizzare le relazioni bilaterali in ambiti di interesse comune come ricerca, istruzione, scambi culturali e sviluppo tecnologico.
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Riferimento normativo
LEGGE 1 giugno 2021, n. 88
Testo normativo
LEGGE n. 88/2021
# LEGGE 1 giugno 2021, n. 88
## Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione
culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio
2013. (21G00096)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.
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La Legge 88/2021 rappresenta un atto di ratifica di trattati internazionali, disciplinato dalle norme sulla competenza del Presidente della Repubblica in materia di relazioni esterne e accordi bilaterali. Professionisti che operano in ambito internazionale, enti di ricerca e istituzioni culturali devono considerare questa normativa per comprendere il quadro legale della cooperazione italo-kirghisa in materia di scambi scientifici, tecnologici e culturali, nonché le implicazioni per progetti congiunti e finanziamenti comunitari.
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