Legge Contributi

Legge 881/1980

Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo.

Pubblicato: 27/12/1980 In vigore dal: 22/12/1980 Documento ufficiale

Quale importo di contributo annuo stabilisce la legge 881/1980 a favore dell'Istituto Luigi Sturzo e quali sono le modalità di gestione amministrativa?

Spiegato da FiscoAI
La legge 881/1980 provvede all'adeguamento del finanziamento pubblico destinato all'Istituto Luigi Sturzo, un ente di ricerca e cultura. Il contributo annuo a carico dello Stato viene elevato a 120 milioni di lire, con effetto retroattivo dall'esercizio 1979, sostituendo l'importo precedentemente stabilito dalla legge 16 gennaio 1967, n. 2. A partire dal 1981, l'Istituto passa sotto la vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, che assume la responsabilità amministrativa e di controllo dell'ente. Il contributo viene quindi iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, secondo le modalità previste dalla legge 2 aprile 1980, n. 123. Per i commercialisti e gli amministratori di enti pubblici, questa normativa rappresenta un esempio di come lo Stato gestisce il finanziamento di istituzioni culturali attraverso leggi di bilancio specifiche e trasferimenti di competenze tra ministeri.

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Riferimento normativo

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 881

Testo normativo

LEGGE n. 881/1980 # LEGGE 22 dicembre 1980, n. 881 ## Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il contributo annuo a carico dello Stato, previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 2 , in favore dell'Istituto Luigi Sturzo, è elevato a lire 120 milioni, con decorrenza dall'esercizio 1979. A decorrere dall'anno 1981, l'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali nel cui stato di previsione della spesa sarà iscritto, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123 , il relativo contributo così come rideterminato dalla presente legge.

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La legge 881/1980 riguarda il finanziamento di enti pubblici non economici, la gestione dei contributi statali e la vigilanza ministeriale su istituzioni culturali. Amministratori pubblici e revisori dei conti consultano questa normativa per comprendere le modalità di iscrizione dei contributi in bilancio, il trasferimento di competenze tra ministeri e la tracciabilità delle risorse pubbliche destinate a enti di ricerca e cultura.

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