Legge
Contributi
Legge 881/1982
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale.
Riferimento normativo
LEGGE 29 novembre 1982, n. 881
Testo normativo
LEGGE n. 881/1982
# LEGGE 29 novembre 1982, n. 881
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre
1982, n. 694, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri
sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del
disavanzo del settore previdenziale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694 , concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "Il termine per i versamenti in conto corrente postale dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato nonchè dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e rispettivi concedenti, compresi i contributi aggiuntivi, in scadenza al 10 novembre 1982, è prorogato al 10 dicembre 1982.". All'articolo 2: al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole "e deve essere non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente comma"; è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino inquadrati in una carriera direttiva dello Stato anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente alla immissione in servizio. L'esercizio della facoltà di riscatto resta limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse". Gli atti ed i provvedimenti, adottati in applicazione delle disposizioni dell' articolo 2 del decreto-legge 2 agosto 1982, n. 493 , restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 novembre 1982 PERTINI SPADOLINI - DI GIESI - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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