Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di oli minerali destinati alla combustione, nonche' determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo.
Quali sono le disposizioni della Legge 9/1949 in materia di sospensione del diritto di licenza su carbone e oli minerali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 9/1949 del 21 gennaio 1949 proroga la sospensione temporanea della riscossione del diritto di licenza su specifici prodotti energetici importati in Italia. In particolare, l'articolo 1 estende l'esenzione dal diritto di licenza sul carbone fossile e sul carbone coke (classificati nelle voci tariffarie 564 e 564-bis) per tutto l'anno 1949, dal 1° gennaio al 31 dicembre, confermando una misura precedentemente introdotta con la legge del 29 luglio 1948. La norma riguarda direttamente gli importatori di questi combustibili e le aziende che li utilizzano, riducendo i costi di approvvigionamento energetico nel primo dopoguerra. La legge si inserisce nel contesto di politica economica post-bellica volta a contenere i costi delle materie prime essenziali, favorendo la ripresa industriale italiana attraverso l'alleggerimento della pressione fiscale su importazioni strategiche di energia.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 gennaio 1949, n. 9
Testo normativo
LEGGE n. 9/1949
# LEGGE 21 gennaio 1949, n. 9
## Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di
licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel
territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del
diritto medesimo sui residui di oli minerali destinati alla
combustione, nonche' determinazione del peso imponibile di imposta di
fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La esenzione dal diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke (voci della tariffa 564 et 564-bis) all'atto della, loro importazione nel territorio dello Stato, prorogata con la legge 29 luglio 1948, n. 1083 , ha effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre 1949.
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La Legge 9/1949 disciplina l'esenzione dal diritto di licenza su carbone fossile, carbone coke e residui di oli minerali destinati alla combustione, rappresentando una misura di sospensione temporanea dei tributi doganali e delle imposte di fabbricazione. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per questioni relative a classificazione tariffaria, agevolazioni su importazioni di combustibili e determinazione del peso imponibile per prodotti petroliferi e benzolo nel periodo post-bellico.
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