Legge Non_Fiscale

Legge 9/2026

Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee. (26G00024)

Pubblicato: 27/01/2026 In vigore dal: 26/01/2026 Documento ufficiale

Quali attività subacquee sono disciplinate dalla Legge 9/2026 e quali ne sono escluse?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 9/2026 stabilisce le norme di sicurezza per le attività subacquee svolte in Italia e nelle sue acque territoriali, nonché nelle infrastrutture di interesse nazionale in alto mare. La legge si applica a tutte le attività destinate a svolgersi sott'acqua, rispettando gli obblighi internazionali e i vincoli dell'Unione europea. Tuttavia, la legge esclude esplicitamente diverse categorie di attività: quelle militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, le operazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la pesca, le attività turistico-ricreative e quelle sportive. Inoltre, non si applicano alle attività di sicurezza nazionale, inclusa quella cibernetica. La legge non intende sostituire le competenze già attribuite ad altre amministrazioni pubbliche, che continuano a esercitare le loro funzioni secondo la disciplina vigente. In pratica, la normativa riguarda principalmente le attività commerciali e industriali subacquee, come le infrastrutture offshore, le ricerche scientifiche e gli interventi tecnici, garantendo standard di sicurezza uniformi.

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Riferimento normativo

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9

Testo normativo

LEGGE n. 9/2026 # LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9 ## Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee. (26G00024) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione delle attività della dimensione subacquea 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano le attività destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), nell'alto mare. Restano fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pesca, alle attività di cui all'articolo 32, alle attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le competenze comunque attribuite dalla disciplina vigente, che continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 32 della Costituzione : «Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.».

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La Legge 9/2026 disciplina le attività subacquee in acque territoriali e infrastrutture di interesse nazionale, escludendo pesca, attività turistico-ricreative, sportive e operazioni di sicurezza nazionale. Gli operatori economici che svolgono lavori subacquei commerciali devono conformarsi alle disposizioni sulla sicurezza, mentre rimangono ferme le competenze delle amministrazioni pubbliche in materia di polizia, protezione civile e difesa.

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