Proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili.
Quali agevolazioni fiscali introduce il Decreto-Legge 900/1967 per il settore tessile e fino a quando rimangono in vigore?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 900/1967 prolunga fino al 31 dicembre 1969 un regime fiscale agevolato per il settore tessile italiano, in particolare per la filatura della lana. Le disposizioni riguardano principalmente le aziende produttrici di filati di lana, che beneficiano della sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifiche categorie di prodotto. Parallelamente, il decreto istituisce un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili, creando un sistema compensativo di prelievo fiscale. Queste misure rappresentano un intervento straordinario di politica economica, dichiarato urgente dal Governo, volto a sostenere la competitività internazionale del comparto tessile nazionale durante un periodo di difficoltà economica. Per i commercialisti e le aziende del settore, la norma è rilevante per la corretta determinazione delle imposte indirette sui filati di lana e per la gestione della tassazione sulle materie prime, con effetto retroattivo dal 10 ottobre 1967.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1967, n. 900
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 900/1967
# DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1967, n. 900
## Proroga delle disposizioni concernenti la sospensione
dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la
istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale
sull'entrata per le materie prime tessili.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029 , convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266 ; Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 ; Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370 ; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223 ; Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4 ; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare per altri due anni le disposizioni legislative concernenti la sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Con effetto dal 10 ottobre 1967, sono prorogate al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , quali risultano ulteriormente modificate con la legge 29 maggio 1967, n. 370 , concernenti la sospensione della applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana indicati al punto V, lettera a) e b), dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029 , convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266 , nonchè l'applicazione dell'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata prevista dall'art. 3 del citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 .
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Il Decreto-Legge 900/1967 disciplina agevolazioni fiscali su imposta di fabbricazione, sovrimposta di confine e addizionale all'imposta generale sull'entrata nel settore tessile. Consulenti e aziende del comparto lana devono considerare questa norma per la corretta applicazione delle imposte indirette, la classificazione dei filati agevolati e la gestione dei regimi tributari speciali per materie prime tessili.
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