Legge Redditi Società

Legge 904/1977

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria.

Pubblicato: 17/12/1977 In vigore dal: 16/12/1977 Documento ufficiale

Qual è il credito d'imposta riconosciuto ai soci per gli utili distribuiti dalle società secondo la Legge 904/1977?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 904/1977 introduce un meccanismo di credito d'imposta a favore dei soci che ricevono utili distribuiti dalle società. In pratica, quando una società distribuisce dividendi ai propri soci, questi ultimi hanno diritto a un credito d'imposta pari a un terzo dell'ammontare degli utili percepiti. Questo credito si applica sia ai soci persone fisiche (che lo utilizzano nella dichiarazione IRPEF) sia ai soci persone giuridiche (che lo utilizzano nella dichiarazione IRES). La norma riguarda specificamente le società indicate nel DPR 598/1973 e, per le società di persone, il credito spetta ai singoli soci nella proporzione stabilita dal DPR 597/1973. Il sistema mantiene ferma la disciplina delle ritenute alla fonte sui dividendi, salvo le eccezioni previste negli articoli successivi della legge.

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Riferimento normativo

LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904

Testo normativo

LEGGE n. 904/1977 # LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904 ## Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ai soci delle società indicate nell' articolo 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , che percepiscono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società stesse, è attribuito un credito d'imposta pari a un terzo dell'ammontare degli utili che concorrono a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Relativamente agli utili percepiti dalle società e associazioni indicate nell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , il credito d'imposta spetta ai singoli soci o associati nella proporzione ivi stabilita. Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e 5, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi.

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