Cosa stabilisce la Legge 91/2021 in merito all'istituzione della zona economica esclusiva italiana?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 91/2021 autorizza l'Italia a istituire una zona economica esclusiva (ZEE) oltre i limiti del mare territoriale, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sottoscritta a Montego Bay nel 1982. La ZEE si estende dalle acque circostanti il mare territoriale italiano fino ai limiti che verranno determinati attraverso accordi internazionali con gli Stati confinanti o frontalieri. L'istituzione della zona avviene mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro degli affari esteri, con notifica agli Stati interessati. I limiti esterni della ZEE devono essere definiti sulla base di accordi bilaterali o multilaterali, che richiedono l'autorizzazione alla ratifica secondo l'articolo 80 della Costituzione. In via transitoria, fino all'entrata in vigore degli accordi definitivi, i limiti sono stabiliti in modo provvisorio senza compromettere le trattative finali. Questa normativa ha rilevanza per le attività economiche, commerciali e di sfruttamento delle risorse naturali (pesca, energia, minerali) che si svolgono nelle acque oltre il mare territoriale italiano.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 giugno 2021, n. 91
Testo normativo
LEGGE n. 91/2021
# LEGGE 14 giugno 2021, n. 91
## Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno
del mare territoriale. (21G00103)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale 1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689 , è autorizzata l'istituzione di una zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del presente articolo. 2. All'istituzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. 3. I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 2 dicembre 1994, n. 689 , recante: Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonchè dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295, (S.O.). - Il testo dell' art. 80 della Costituzione è il seguente: «Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.».
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La Legge 91/2021 disciplina l'istituzione della zona economica esclusiva, un istituto di diritto internazionale marittimo regolato dalla Convenzione ONU sul diritto del mare. Imprese operanti nel settore della pesca, energia rinnovabile marina, estrazione di risorse e logistica marittima devono considerare questa normativa per le autorizzazioni e i diritti di sfruttamento economico nelle acque territoriali estese.
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