Legge Imposte_Indirette

Legge 913/1986

Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

Pubblicato: 30/12/1986 In vigore dal: 22/12/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 22 dicembre 1986, n. 913

Testo normativo

LEGGE n. 913/1986 # LEGGE 22 dicembre 1986, n. 913 ## Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623 , modificato dall' articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525 , dall' articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305 , dall' articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057 , e dall' articolo 1 della legge 7 febbraio 1979 n. 447 è sostituito dal seguente: "In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall' articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 : Zucchero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 45.000 Caffè crudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 6.500 Surrogati di caffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 500 Cacao in grani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.000 The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100 Semi di soia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.500 Semi di arachidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.500 Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi . . . ha. 2.000 Alcol denaturato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 500 Birra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl. 20.000 Benzina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 450.000 Gasolio per autotrazione . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100.000 Olio combustibile fluido . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 350.000 Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad opifici per confezionamento in bombole. . . . . . . . . . q.li 70.000 Petrolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 12.000 Olio lubrificante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.000 Libri di testo scolastici in altre lingue o lingue miste approvati dall'amministrazione regionale. . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000 Attrezzature per l'agricoltura . . . . . . . . . . . . L. 120.000.000 Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe. L. 1.500.000.000". NOTE Nota al titolo: La legge n. 44/1979 reca: "Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057 , relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti". L'art. 1 della predetta legge aveva sostituito l' art. 1 della legge n. 623/1949 relativa anch'essa alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti. Note all'art. 1, comma 1 (si veda anche la nota precedente): - Il testo dell' art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è il seguente: "Art. 14. - Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la regione e stabilite con legge dello Stato". - La legge n. 1203/1957 ratifica e dà esecuzione ai seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c) convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee. Il titolo II reca norme sull'agricoltura.

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