Legge Contabilità

Legge 92/1975

Elevazione del limite di somma stabilito dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato.

Pubblicato: 12/04/1975 In vigore dal: 26/03/1975 Documento ufficiale

Qual è il limite massimo di apertura di credito per capitolo di spesa stabilito dalla Legge 92/1975?

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La Legge 92/1975 modifica l'articolo 56 del Regio Decreto 1923 n. 2440, che disciplina l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. La norma riguarda specificamente i limiti di spesa che le amministrazioni pubbliche possono autorizzare per ciascun capitolo di bilancio. La legge stabilisce che le aperture di credito per le spese ordinarie (numeri da 1 a 5 dell'articolo originario) non possono superare il limite di 480 milioni di lire per singolo capitolo, salvo diversa disposizione di legge o regolamento. Questo limite rappresenta un vincolo di controllo sulla gestione della spesa pubblica, impedendo che singoli capitoli di spesa possano essere finanziati oltre la soglia stabilita, garantendo così una maggiore disciplina nella contabilità dello Stato e prevenendo concentrazioni eccessive di risorse su voci di bilancio specifiche.

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Riferimento normativo

LEGGE 26 marzo 1975, n. 92

Testo normativo

LEGGE n. 92/1975 # LEGGE 26 marzo 1975, n. 92 ## Elevazione del limite di somma stabilito dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Il penultimo comma dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è sostituito dal seguente: "Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 marzo 1975 LEONE MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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La Legge 92/1975 è il riferimento normativo per i limiti di apertura di credito nel bilancio dello Stato, disciplinando capitoli di spesa e contabilità generale secondo il Regio Decreto 2440/1923. Ragionieri e consulenti di amministrazioni pubbliche la consultano per questioni relative a vincoli di spesa, autorizzazioni di bilancio e gestione del patrimonio statale.

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