Legge Internazionale

Legge 921/1949

Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (secondo provvedimento).

Pubblicato: 24/12/1949 In vigore dal: 24/11/1949 Documento ufficiale

Quali merci possono essere importate temporaneamente in Italia secondo la Legge 921/1949 e quali sono i termini previsti?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 921/1949 rappresenta un secondo provvedimento che amplia le concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea, disciplinando il regime doganale delle merci destinate a lavorazione temporanea. La norma si applica specificamente alle farine di cereali importate per la fabbricazione di pasta e altri prodotti alimentari destinati all'esportazione, integrando la tabella I del decreto-legge del 1913 convertito in legge nel 1925. Per le aziende che operano nel settore alimentare, la legge fissa una quantità minima di importazione temporanea pari a 500 chilogrammi e concede un termine massimo di 4 mesi per la riesportazione della merce lavorata. Questo regime consente alle imprese di importare materie prime senza pagare i dazi doganali, purché le merci vengano successivamente riesportate entro il termine stabilito, rappresentando un incentivo per le industrie di trasformazione alimentare italiane.

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Riferimento normativo

LEGGE 24 novembre 1949, n. 921

Testo normativo

LEGGE n. 921/1949 # LEGGE 24 novembre 1949, n. 921 ## Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (secondo provvedimento). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le farine di cereali per la fabbricazione di pasta, e di altri prodotti alimentari da esportare. La quantità minima ammessa alla importazione temporanea ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 500 ed in 4 mesi.

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La Legge 921/1949 disciplina l'importazione temporanea e il regime doganale per merci destinate a lavorazione e riesportazione, interessando direttamente le aziende che operano in commercio internazionale e trasformazione alimentare. Commercialisti e consulenti doganali la consultano per questioni relative a dazi doganali, regimi economici doganali, riesportazione di merci lavorate e agevolazioni per l'export di prodotti trasformati.

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