Mantenimento in vigore nella misura del 50% della sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.
Cosa prevede il Decreto-Legge 938/1958 riguardo alla sovrimposta sulla benzina?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 938/1958 stabilisce il mantenimento di una sovrimposta addizionale sulla benzina, riducendola però al 50% rispetto all'importo precedentemente in vigore. Questa misura si applica a partire dal 10 novembre 1958 ed era stata originariamente istituita con il Decreto-Legge 1267/1956 per far fronte alle necessità di approvvigionamento di prodotti petroliferi. La riduzione della sovrimposta rappresentava un alleggerimento della pressione fiscale sui carburanti, pur mantenendo una fonte di entrata per lo Stato. La norma prevedeva però una scadenza temporale: la sovrimposta nella misura ridotta doveva essere completamente abolita a partire dal 1° gennaio 1959, indicando quindi un carattere transitorio della misura.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1958, n. 938
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 938/1958
# DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1958, n. 938
## Mantenimento in vigore nella misura del 50% della sovrimposta
addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'art.
4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni; Visto il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415 ; Visto il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475 , convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1957, n. 754 ; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di mantenere in vigore nella misura del cinquanta per cento la sovrimposta addizionale sulla benzina istituita con il primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415 , anche dopo la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle misure adottate per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per i lavori pubblici, per il bilancio, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 A decorrere dal 10 novembre 1958 la sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415 , è mantenuta in vigore nella misura del cinquanta per cento. ((La sovrimposta addizionale, nella misura così ridotta, sarà abolita a partire dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958)) .
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Il Decreto-Legge 938/1958 riguarda la fiscalità sui prodotti petroliferi e le accise sulla benzina, istituti fondamentali nel regime tributario dei carburanti. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questa normativa per comprendere l'evoluzione storica delle imposte indirette, delle sovraimposte e della tassazione sui consumi energetici, nonché il meccanismo dei decreti-legge in materia tributaria e la loro conversione in legge ordinaria.
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