Legge
Imposte_Indirette
Legge 938/1958
Mantenimento in vigore nella misura del 50% della sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1958, n. 938
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 938/1958
# DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1958, n. 938
## Mantenimento in vigore nella misura del 50% della sovrimposta
addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'art.
4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni; Visto il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415 ; Visto il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475 , convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1957, n. 754 ; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di mantenere in vigore nella misura del cinquanta per cento la sovrimposta addizionale sulla benzina istituita con il primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415 , anche dopo la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle misure adottate per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per i lavori pubblici, per il bilancio, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 A decorrere dal 10 novembre 1958 la sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415 , è mantenuta in vigore nella misura del cinquanta per cento. ((La sovrimposta addizionale, nella misura così ridotta, sarà abolita a partire dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958)) .
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