Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706, e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52.
Cosa stabilisce la Legge 94/1953 riguardo ai decreti presidenziali sui prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 94/1953 è un atto di convalidazione parlamentare che ratifica due decreti del Presidente della Repubblica emanati nel giugno 1952. Questi decreti autorizzavano prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dello Stato durante l'esercizio finanziario 1951-52, per un importo complessivo di circa 413 miliardi di lire dell'epoca (343 miliardi dal decreto n. 706 e 70 miliardi dal decreto n. 894). La norma si applica alla contabilità generale dello Stato secondo le disposizioni del Regio Decreto 2440/1923. In pratica, il Parlamento conferisce validità retroattiva a decisioni di spesa straordinaria già assunte dal Governo, garantendo la copertura legale di esborsi effettuati per necessità impreviste durante quell'esercizio. Questo meccanismo rappresenta un controllo parlamentare sulle spese di emergenza del Governo, assicurando che i prelevamenti dal fondo di riserva siano sottoposti a successiva approvazione legislativa.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 febbraio 1953, n. 94
Testo normativo
LEGGE n. 94/1953
# LEGGE 24 febbraio 1953, n. 94
## Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno
1952, n. 706, e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'art. 42
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita'
generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le
spese impreviste dell'esercizio 1951-52.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706 e 28 giugno 1952, n. 894 , concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 343.003.850 e di lire 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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La Legge 94/1953 riguarda la convalidazione di decreti presidenziali, il fondo di riserva per spese impreviste e la contabilità generale dello Stato secondo il Regio Decreto 2440/1923. È rilevante per chi studia la storia della finanza pubblica italiana, i meccanismi di bilancio dello Stato e l'esercizio finanziario 1951-52. Commercialisti e storici amministrativi la consultano per comprendere i procedimenti di autorizzazione delle spese straordinarie e il controllo parlamentare sulla gestione finanziaria statale nel dopoguerra.
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