Legge Imposte Indirette

Legge 94/1964

Modificazioni temporanee al regime daziario delle ghisa da fonderia.

Pubblicato: 18/03/1964 In vigore dal: 18/03/1964 Documento ufficiale

Quali modificazioni temporanee introduce il Decreto-Legge 94/1964 al regime daziario delle ghise da fonderia?

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Il Decreto-Legge 94/1964 introduce una protezione daziaria temporanea sulle importazioni di ghise da fonderia, in attuazione di una Raccomandazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA). La norma si applica a due specifiche categorie di ghisa: le ghise ematiti con manganese non superiore all'1,50% e le ghise fosforose con silicio superiore all'1%, provenienti sia da Stati membri della CECA sprovvisti di certificati prescritti sia da Paesi terzi. La misura daziaria è fissata al 5% sul valore con una riscossione minima di 7 unità di conto per tonnellata, applicabile dal 18 marzo 1964 fino al 31 dicembre 1965. Questa protezione temporanea rappresenta un intervento straordinario per tutelare il settore siderurgico italiano durante un periodo di particolare difficoltà, in conformità agli obblighi derivanti dal Trattato CECA del 1951. Per le aziende importatrici di questi prodotti, la norma comporta un aumento dei costi di importazione e richiede particolare attenzione alla classificazione doganale e alla documentazione richiesta.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1964, n. 94

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 94/1964 # DECRETO-LEGGE 18 marzo 1964, n. 94 ## Modificazioni temporanee al regime daziario delle ghisa da fonderia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 11 febbraio 1958, n. 159 , che ratifica e dà esecuzione al Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956, che apporta modifiche al Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio del 18 aprile 1951; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la Raccomandazione 2-64 del 15 gennaio 1964 dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ai Governi degli Stati membri, pubblicata nel n. 8 del 22 gennaio 1964, della "Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee", relativa all'instaurazione di una protezione speciale per le importazioni di ghise da fonderia, fino al 31 dicembre 1965; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare modificazioni al vigente regime daziario delle ghise dà fonderia in adempimento degli obblighi derivanti dalla predetta Raccomandazione; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Per i sottoindicati prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, nella misura del 5% sul valore con una riscossione minima di 7 unità di conto per tonnellata: ghise ematiti, contenenti in peso 1,50% o meno di manganese, altre, diverse da quelle ottenute con carbone di legna (voce della tariffa doganale ex 73.01-B-II-b); ghise fosforose, contenenti in peso più di 1% di silicio (voce della tariffa doganale 73.01-C-II).

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Il Decreto-Legge 94/1964 riguarda il regime daziario, i dazi doganali d'importazione e la protezione commerciale nel quadro della CECA. Commercialisti e consulenti doganali devono considerare la classificazione tariffaria (voci 73.01-B-II-b e 73.01-C-II), le unità di conto, la riscossione minima per tonnellata e gli obblighi derivanti dai Trattati internazionali sulla libera circolazione delle merci.

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