Cosa prevede la Legge 941/1951 riguardo alla proroga dei termini di utilizzo delle disponibilità di bilancio per gli esercizi 1949-50 e 1950-51?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 941/1951 è una norma di carattere amministrativo-contabile che proroga i termini per l'utilizzo delle risorse di bilancio non impiegate nei due esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51. In particolare, consente alle amministrazioni pubbliche di utilizzare le disponibilità di bilancio dell'esercizio 1950-51, destinate a coprire oneri derivanti da leggi non ancora perfezionate, anche durante l'esercizio successivo 1951-52, mantenendo l'imputazione a carico dell'esercizio 1950-51. La norma riguarda principalmente le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici che dovevano far fronte a spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di attuazione. In pratica, la legge offre una maggiore flessibilità gestionale, permettendo di non perdere le risorse stanziate e di completare i finanziamenti di progetti legislativi che si protraevano oltre l'esercizio di previsione. Inoltre, estende a tutto l'esercizio 1951-52 la facoltà già prevista dalla Legge 993/1950 di utilizzare le entrate da variazioni di bilancio dell'esercizio 1949-50 per coprire nuove o maggiori spese.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 agosto 1951, n. 941
Testo normativo
LEGGE n. 941/1951
# LEGGE 30 agosto 1951, n. 941
## Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilita'
di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le disponibilità di bilancio reperite per l'esercizio finanziario 1950-51 e destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro l'esercizio medesimo, potranno essere utilizzate per il finanziamento di tali oneri, sempre a carico del detto esercizio 1950-51, anche durante il successivo esercizio finanziario 1951-52. È inoltre prorogata a tutto l'esercizio 1951-52 la facoltà recata dalla legge 30 novembre 1950, n. 993 , per l'utilizzo delle entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio, per l'esercizio 1949-50, ai fini della copertura di nuove o maggiori spese.
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La Legge 941/1951 disciplina la gestione delle disponibilità di bilancio, i residui attivi e passivi, e la proroga dei termini di utilizzo delle risorse pubbliche tra esercizi finanziari consecutivi. È rilevante per chi opera in contabilità pubblica, gestione amministrativa degli enti pubblici e variazioni di bilancio, in quanto consente il rinvio della spesa oltre l'esercizio di competenza mantenendo l'imputazione contabile originaria.
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