Modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabiliti dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826.
Quali riduzioni alle tasse di Borsa introduce la Legge 947/1964 per i contratti su titoli e valori?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 947/1964 modifica le aliquote delle tasse speciali applicate ai contratti di Borsa, riducendo significativamente gli oneri fiscali su determinate categorie di titoli. In particolare, riduce a un quarto le tasse per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, verghe o divisa estera, mentre riduce a un decimo le tasse per contratti su obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario. Queste riduzioni si applicano sia ai titoli nazionali che esteri, purché analoghi a quelli indicati. La norma rappresenta un intervento di agevolazione fiscale del mercato dei capitali, incentivando le transazioni su determinati strumenti finanziari attraverso una riduzione della pressione tributaria. Rimangono comunque ferme le agevolazioni preesistenti per i contratti a contanti su titoli di Stato o garantiti dallo Stato, che mantengono il loro regime fiscale privilegiato.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 ottobre 1964, n. 947
Testo normativo
LEGGE n. 947/1964
# LEGGE 6 ottobre 1964, n. 947
## Modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di
Borsa su titoli e valori stabiliti dalla Tabella A, allegata al
decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 agosto 1960, n. 826.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 , convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826 , sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario. Le predette riduzioni si applicano altresì ai contratti relativi a titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi nazionali o esteri. Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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La Legge 947/1964 disciplina le tasse speciali su contratti di Borsa, modificando le aliquote previste dalla Tabella A del decreto-legge 589/1960. È rilevante per chi opera nel mercato azionario e obbligazionario, in particolare per transazioni su azioni, valori in divisa estera e titoli di credito fondiario. Commercialisti e operatori finanziari la consultano per determinare correttamente gli oneri fiscali su operazioni di Borsa e per applicare le riduzioni previste su specifiche categorie di titoli.
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