Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV).
Quali sono le competenze del Consiglio di amministrazione dell'ENPAV secondo la Legge 949/1967?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 949/1967 modifica l'articolo 10 della legge istitutiva dell'ENPAV (Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari), ridefinendo in modo organico le funzioni del Consiglio di amministrazione. Questa norma si applica alla gestione dell'ente previdenziale e riguarda direttamente i veterinari iscritti e l'amministrazione dell'istituto. Il Consiglio di amministrazione acquisisce competenze molto ampie: dalla nomina del direttore alla predisposizione dei regolamenti sulle prestazioni previdenziali e assistenziali, dall'approvazione dei bilanci alla gestione degli investimenti patrimoniali. In particolare, il Consiglio delibera sui ricorsi degli iscritti contro le decisioni del Comitato esecutivo, rappresentando un organo di controllo e garanzia per i diritti previdenziali. Gli investimenti del patrimonio devono seguire criteri prudenziali, privilegiando titoli di Stato, cartelle fondiarie e mutui garantiti, mantenendo sempre adeguata liquidità per far fronte agli impegni finanziari. Alcuni provvedimenti cruciali (nomina del direttore e regolamento del personale) richiedono l'approvazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, garantendo il controllo pubblico sulla gestione dell'ente.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 ottobre 1967, n. 949
Testo normativo
LEGGE n. 949/1967
# LEGGE 6 ottobre 1967, n. 949
## Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul
riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei
veterinari (ENPAV).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' articolo 10 della legge 18 agosto 1962, n. 1357 , è sostituito dal seguente: "Spetta al Consiglio di amministrazione: a) eleggere, fra i consiglieri rappresentanti degli iscritti, un membro del Comitato esecutivo; b) nominare, su proposta del presidente, il direttore dell'Ente, con le modalità stabilite dal regolamento di cui alla successiva lettera f); c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dalla assemblea nazionale, nonchè deliberare sulle modifiche al regolamento che si rendono necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione e del bilancio tecnico; d) predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale; e) deliberare il regolamento sul funzionamento dell'Ente; f) deliberare sul regolamento organico e sul trattamento giuridico ed economico del personale; g) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza; h) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo; i) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e titoli equiparati, nonchè mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza; l) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente; m) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti. I provvedimenti di cui alle lettere b) ed f) sono sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale, per quello previsto dalla lettera f), vi provvede di concerto con il Ministro per il tesoro".
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La Legge 949/1967 è il riferimento normativo per la governance dell'ENPAV e riguarda la struttura amministrativa degli enti di previdenza professionale, in particolare per quanto concerne bilancio preventivo, conto consuntivo, gestione patrimoniale e investimenti garantiti. Professionisti del settore previdenziale e amministratori di enti mutualistici la consultano per comprendere le competenze degli organi di governo, l'approvazione ministeriale e i criteri di investimento del patrimonio previdenziale.
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