Quali merci possono essere importate temporaneamente in Italia secondo la Legge 95/1957 e quali sono i termini massimi per la riesportazione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 95/1957 rappresenta il 13° provvedimento che amplia l'elenco delle merci ammesse all'importazione temporanea in Italia, aggiungendo nuove voci alla tabella I del decreto-legge del 1913. Questa normativa si applica a imprese e operatori commerciali che necessitano di importare materie prime e semilavorati per sottoporli a trasformazione, lavorazione o rifinizione in territorio italiano, con l'obbligo successivo di riesportarli. Le merci elencate spaziano da materie prime grezze (come argento, corallo, ossa) a prodotti chimici e minerali (ilmenite, clordano, tartaruga), fino a parti di macchine e filati, ciascuna con quantità minime specifiche e termini di riesportazione variabili tra 6 mesi e 1 anno. In pratica, un'azienda può importare, ad esempio, 100 kg di cardamomi per distillare oli essenziali entro 6 mesi, oppure 500 kg di ossa greggie per fabbricare bottoni entro 1 anno, senza pagare dazi doganali sulla merce importata, purché la riesporti entro il termine stabilito.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 febbraio 1957, n. 95
Testo normativo
LEGGE n. 95/1957
# LEGGE 26 febbraio 1957, n. 95
## Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (13°
provvedimento).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti: Qualità delle merci Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea Quantità minima ammessa alla importazione temporanea Termine massimo per la riesportazione 1. Acido colico grezzo, sgrassato Per la trasformazione in acido desossicolico purificato kg. 100 6 mesi 2. Argento puro in barre, verghe, pani, polvere e rottami Per essere lavorato - 6 mesi 3. Canne d'India greggie Per la fabbricazione di battipanni kg. 100 6 mesi 4. Cardamomi, pimenti,noci moscate, pepe bianco e nero Per la distillazione di oli essenziali kg. 100 per ciascuna merce 6 mesi 5. Clordano Per la fabbricazione di insetticidi, domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere kg. 100 6 mesi 6. Corallo greggio Per essere lavorato kg. 100 6 mesi 7. Filati di seta e filati di cascami di seta Da sottoporre a lavorazione di purga, tintura, carica kg. 20 6 mesi 8. Ghisa in rottami Per la fusione in pani e in lingotti - 1 anno 9. Ilmenite (minerale di titanio) Per la fabbricazione del bianco di titanio kg. 100 6 mesi 10.Materie prime (grafite naturale ed artificiale resine speciali, sali di cerio, nero-fumo, rame in polvere, rame in trecciole paraffina solida speciale) Per la fabbricazione di carboni e grafiti anche con accessori di metallo, per usi elettrici ed elettro tecnici Nel quantitativo occorrente alla fabbricazione di chilogrammi 100 di carboni e grafite 6 mesi 11. Ossa greggie Per la fabbricazione di bottoni ed altri oggetti kg. 500 1 anno 12. Ossa greggie Per la fabbricazione della colla forte e dell'osseina kg. 500 1 anno 13. Parti staccate di macchine, non completamente finite Per essere rifinite ed eventualmente impiegate nella costruzione di macchine da esportare - 1 anno 14. Rhum Per la fabbricazione di vermouth e di liquori hl. 1 1 anno 15. Tartaruga greggia Per la fabbricazione di oggetti diversi kg. 100 6 mesi 16. Terra d'ombra di Cipro (terra colorante greggia) Per essere polverizzata kg. 100 6 mesi
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La Legge 95/1957 disciplina l'importazione temporanea di merci destinate a lavorazione e trasformazione, istituto rilevante per il regime doganale agevolato e l'esenzione dai dazi all'importazione. Commercialisti e consulenti doganali la consultano per verificare l'ammissibilità di materie prime, i termini di riesportazione obbligatoria e la corretta classificazione merceologica secondo le tabelle allegate, aspetti cruciali per la pianificazione fiscale e doganale delle imprese esportatrici.
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