Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.
Quali sono le disposizioni della Legge 955/1953 in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione e finanziamento a medio termine?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 955/1953 disciplina il sistema di garanzia statale per i crediti derivanti da esportazioni di prodotti italiani, affidando all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la gestione di polizze assicurative e riassicurative per conto dello Stato. La norma si applica alle imprese esportatrici italiane che concedono dilazioni di pagamento per forniture speciali, proteggendole da rischi commerciali e politici attraverso una copertura garantita dallo Stato. In pratica, l'esportatore può ottenere una garanzia statale sui crediti commerciali derivanti da vendite all'estero, con dilazioni di pagamento fino a quattro anni dalla spedizione della merce. La legge prevede che il Comitato di cui all'articolo 9 possa autorizzare, su proposta del Ministero del Tesoro, dilazioni superiori ai quattro anni in casi particolari. L'Istituto deve mantenere una gestione contabile separata per queste operazioni assicurative, garantendo trasparenza nella gestione dei fondi pubblici destinati a questa forma di sostegno all'export.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955
Testo normativo
LEGGE n. 955/1953
# LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955
## Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione,
soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio
termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((L'istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , la garanzia, relativamente al rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali; nonchè la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'art. 3 nei casi in cui venga convenuta la clausola di " prezzo fisso " nel contratto di fornitura)) . La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per cui è richiesta la garanzia statale non può superare i quattro anni dal momento della spedizione dei materiali oggetto dell'assicurazione, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, il Comitato di cui all'art. 9 disporrà che le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette. ((Sul proposta del Comitato di cui all'art. 9, il Ministero del tesoro può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente)) . L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi.
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La Legge 955/1953 è il riferimento normativo per l'assicurazione dei crediti all'esportazione, i rischi speciali su forniture internazionali e il finanziamento a medio termine. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a garanzie statali su crediti commerciali, dilazioni di pagamento oltre i quattro anni, clausole di prezzo fisso e gestione separata delle operazioni assicurative nel contesto dell'export italiano.
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