Quali sono le modalità e gli importi del contributo straordinario dello Stato previsto dal Decreto-Legge 968/1967 per il ripianamento delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 968/1967 istituisce un contributo straordinario dello Stato di 476 miliardi di lire destinato al ripianamento dei disavanzi di cinque enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie: l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, la Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti, l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali (gestione sanitaria), e le Casse mutuali provinciali di Trento e Bolzano. Il contributo è suddiviso in tre rate annuali: 82,8 miliardi nel 1967, 160 miliardi nel 1968 e 233,2 miliardi nel 1969, con una ripartizione specifica tra gli enti per i primi due anni. Per il 1969, la ripartizione è rimessa a un decreto successivo dei Ministri del Tesoro e del Lavoro, proporzionata ai disavanzi patrimoniali accertati al 31 dicembre 1967. Questo provvedimento rappresenta un intervento straordinario dello Stato per risanare le gestioni sanitarie in difficoltà, riconoscendo l'urgenza di stabilizzare il sistema di protezione sociale nel periodo post-bellico.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1967, n. 968
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 968/1967
# DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1967, n. 968
## Contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune
gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, con un contributo straordinario dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la sanità; Decreta: Art. 1 A favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali - Gestione assistenza sanitaria, della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano è concesso, a carico dello Stato, per concorso al ripianamento delle relative gestioni, un contributo straordinario complessivo di lire 476.000 milioni da versarsi nelle seguenti rate annuali: 1967 L. 82.800 milioni; 1968 L. 160.000 milioni; 1969 L. 233.200 milioni. Il contributo relativo al 1967 sarà erogato, agli enti di cui al precedente comma, nelle seguenti misure: Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie....................... 59.800 milioni di lire Federazione nazionale delle Casse mu- tue di malattia dei coltivatori diretti.. 17.000 milioni di lire Ente nazionale di previdenza e assi- stenza per i dipendenti statali.......... 5.000 milioni di lire Cassa mutua provinciale di malattia di Trento................................... 535 milioni di lire Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano.................................. 465 milioni di lire Il contributo relativo al 1968 sarà erogato nelle seguenti misure: Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie....................... 110.000 milioni di lire Federazione nazionale delle Casse mu- tue di malattia dei coltivatori diretti.. 35.000 milioni di lire Ente nazionale di previdenza e assi- stenza per i dipendenti statali.......... 13.000 milioni di lire Cassa mutua provinciale di malattia di Trento................................... 1.070 milioni di lire Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano.................................. 930 milioni di lire Con decreto dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, il contributo relativo al 1969 sarà ripartito tra gli enti di cui al primo comma del presente articolo in proporzione ai rispettivi disavanzi patrimoniali accertati al 31 dicembre 1967, tenuto conto delle somme già erogate in applicazione del presente decreto-legge e, comunque, nei limiti delle somme indicate nel primo comma del presente articolo.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 968/1967 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 968/1967 riguarda il finanziamento pubblico del sistema di assicurazione obbligatoria contro le malattie, gli enti mutualistici e la gestione dei disavanzi patrimoniali nel settore previdenziale. Consulenti e amministratori di enti sanitari lo consultano per comprendere i contributi straordinari dello Stato, il ripianamento delle gestioni sanitarie e la ripartizione dei fondi pubblici tra le diverse casse mutue.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.