Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto
1952, n. 1304, emanato al sensi dell'art. 42 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, per
il prelevamento di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53.
Cosa stabilisce la Legge 97/1953 riguardo al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 97/1953 è un atto di convalidazione parlamentare di un decreto presidenziale emanato il 30 agosto 1952. Il decreto autorizzava il prelevamento di 150 milioni di lire dal fondo di riserva destinato alle spese impreviste dello Stato per l'esercizio finanziario 1952-53. Si tratta di una procedura straordinaria di bilancio, prevista dall'articolo 42 del Regio Decreto 2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato, che consente al Governo di far fronte a esigenze finanziarie non preventivate durante l'anno fiscale. La convalidazione parlamentare trasforma il decreto presidenziale in legge vera e propria, conferendogli piena validità normativa. Questo meccanismo rappresentava uno strumento di flessibilità di bilancio nel sistema contabile dello Stato italiano del dopoguerra, permettendo di gestire situazioni di emergenza finanziaria senza attendere l'approvazione della legge di bilancio ordinaria.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 febbraio 1953, n. 97
Testo normativo
LEGGE n. 97/1953
# LEGGE 24 febbraio 1953, n. 97
## Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto
1952, n. 1304, emanato al sensi dell'art. 42 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, per
il prelevamento di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1304 , concernente la prelevazione di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952-53. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. B' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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La Legge 97/1953 riguarda la contabilità generale dello Stato, il fondo di riserva per spese impreviste e i decreti presidenziali in materia di bilancio pubblico. Commercialisti e consulenti che operano in ambito pubblico-amministrativo consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di prelevamento dai fondi di riserva, la convalidazione parlamentare di decreti d'urgenza e la gestione straordinaria delle risorse di bilancio negli esercizi finanziari.
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