Conversione In legge, con modificazioni, del R. decreto legge 4
aprile 1939 - XVII n. 589, concernente la revisione generale degli
estimi dei terreni. (039U0976)
Quali sono le modificazioni apportate dalla Legge 976/1939 al R. decreto-legge 589/1939 in materia di revisione generale degli estimi dei terreni?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 976/1939 converte in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1939 n. 589, che disciplina la revisione generale degli estimi catastali dei terreni, apportando quattro modificazioni significative. La norma si applica alla valutazione fiscale dei beni immobili agricoli e riguarda principalmente i proprietari terrieri e l'amministrazione finanziaria dello Stato. In primo luogo, amplia il criterio di valutazione includendo non solo la quantità dei prodotti, ma anche i mezzi di produzione disponibili. In secondo luogo, modifica il regime della rivalsa nelle controversie, trasformandolo da facoltativo ("salvo il diritto") a obbligatorio ("con diritto"). Terzo, introduce un intervallo minimo di dieci anni tra successive revisioni degli estimi, garantendo stabilità nelle valutazioni catastali. Infine, coordina le disposizioni con il testo unico del 1931 e altri decreti precedenti, creando un quadro normativo coerente per la determinazione del valore imponibile dei terreni.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 giugno 1939, n. 976
Testo normativo
LEGGE n. 976/1939
# LEGGE 29 giugno 1939, n. 976
## Conversione In legge, con modificazioni, del R. decreto legge 4
aprile 1939 - XVII n. 589, concernente la revisione generale degli
estimi dei terreni. (039U0976)
Art. 1 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni, con le seguenti modificazioni: Nell'art. 3, dopo le parole: «la quantità dei prodotti», sono aggiunte le altre: «e dei mezzi di produzione». Nell'art. 6, alle parole: «salvo il diritto della rivalsa», sono sostituite le seguenti: «con diritto di rivalsa». Nell'art. 13, il comma terzo è sostituito dal seguente: «Una nuova revisione, dopo quella di cui al primo comma, non può effettuarsi, se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente». Nell'art. 21, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ferme restando le altre disposizioni del testo unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572 , e successive modificazioni, nonchè quelle del presente decreto e dell'art. 5, 2° comma, del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, l'art. 39 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572 , è sostituito dal seguente»: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi
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La Legge 976/1939 è il riferimento normativo per la revisione catastale e la determinazione degli estimi dei terreni nel sistema tributario italiano dell'epoca, disciplinando aspetti cruciali come la valutazione fiscale immobiliare, i criteri di produttività agricola e i mezzi di produzione. Geometri, periti agrari e amministrazioni comunali la consultano per questioni relative a rivalutazioni catastali, diritti di rivalsa e periodicità delle revisioni estimali.
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