Legge Contributi

Legge 976/1969

Contributo statale nelle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero e facolta' di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Pubblicato: 31/12/1969 In vigore dal: 24/12/1969 Documento ufficiale

Quali contributi statali prevede la Legge 976/1969 per l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero e come sono stati modificati nel tempo?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 976/1969 disciplina il finanziamento dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), un ente pubblico preposto alla promozione del commercio estero italiano. La norma prevede un contributo straordinario iniziale di 4 miliardi di lire per integrare i finanziamenti ordinari dell'ente. A partire dal 1970, il contributo annuale dello Stato viene incrementato progressivamente: da 1,5 miliardi di lire viene portato a 3,5 miliardi nel 1970 e successivamente a 4,5 miliardi a decorrere dal 1971. Questi importi rappresentano il finanziamento ordinario per le spese di funzionamento dell'istituto. La legge è stata successivamente aggiornata dalla Legge 185/1975, che ha ulteriormente elevato il contributo annuale a 8,7 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975, riflettendo l'importanza crescente attribuita alle attività di promozione commerciale internazionale. La normativa riguarda direttamente l'amministrazione dell'ente e indirettamente le aziende che beneficiano dei servizi di supporto all'export forniti dall'ICE.

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Riferimento normativo

LEGGE 24 dicembre 1969, n. 976

Testo normativo

LEGGE n. 976/1969 # LEGGE 24 dicembre 1969, n. 976 ## Contributo statale nelle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero e facolta' di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 All'Istituto nazionale per il commercio estero è concesso un contributo straordinario di lire 4.000.000.000 ad integrazione dei contributi statali nelle spese di funzionamento. L'importo annuo di lire 1.500.000.000 del contributo statale nelle spese di funzionamento del predetto Istituto è elevato a lire 3.500.000.000 nell'anno finanziario 1970 ed a lire 4.500.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1971. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 31 maggio 1975, n. 185 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "il contributo annuo dello Stato previsto dall' articolo 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 976 , nelle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è elevato, per l'anno finanziario 1975, da lire 4.500 milioni a lire 8.700 milioni".

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La Legge 976/1969 è il riferimento normativo per i contributi statali all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, disciplinando finanziamenti pubblici, spese di funzionamento di enti pubblici economici e aggiornamenti dei trasferimenti statali. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano in relazione a incentivi all'export, servizi di promozione commerciale internazionale e finanziamenti pubblici per attività di internazionalizzazione.

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