Quali sono le aliquote di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi secondo il Decreto-Legge 989/1964 e come si applicano?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 23 ottobre 1964, n. 989 stabilisce un sistema di imposte di fabbricazione e sovrimposte di confine sui prodotti petroliferi e derivati, applicabile a livello nazionale. La normativa riguarda produttori, importatori e commercianti di oli minerali, benzine, petrolio, oli combustibili, oli lubrificanti e altri derivati della lavorazione del petrolio, nonché prodotti ottenuti da lignite, torba e scisti. Le aliquote variano significativamente a seconda della tipologia di prodotto: ad esempio, la benzina è tassata a L. 10.085 per quintale (poi convertito a L. 34.638 per ettolitro dal 1979), gli oli da gas a L. 12.100 per quintale, mentre gli oli minerali greggi naturali a L. 6.000 per quintale. La normativa prevede anche abbuoni del 30% per prodotti da lignite, torba e scisti, e esclusioni per specifiche miscele di idrocarburi aromatici con determinate caratteristiche chimico-fisiche.
Per le aziende, questa disciplina è rilevante perché determina il costo fiscale dei prodotti petroliferi in fase di produzione o importazione, influenzando i prezzi finali e la competitività. Nel tempo, il decreto è stato modificato da numerosi decreti-legge e leggi di conversione (1979, 1982, 1984) che hanno aggiornato le aliquote, passando dalla misurazione al peso a quella al volume e aumentando significativamente le imposte su oli combustibili e petrolio lampante. I commercialisti devono verificare costantemente gli aggiornamenti normativi per il corretto calcolo delle imposte dovute e la corretta classificazione dei prodotti secondo la tabella allegata.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1964, n. 989
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 989/1964
# DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1964, n. 989
## Modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni; Visto il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870 , che reca provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione; Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2 , recante modificazioni al regime fiscale degli oli in minerali; Visto il decreto 6 ottobre 1955, n. 874, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1111 , recante variazioni alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti; Visto il decreto-legge 5 maggio 1937, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 , recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali; Visto il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661 , recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili; Visto il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 824 , recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852 , recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi; Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 263 , concernente la riduzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico; Visto il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25 , convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189 , recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi in relazione anche alle decisioni del Consiglio della Comunità Economica Europea per gli anzidetti prodotti compresi nell'elenco G annesso al trattato istitutivo della stessa Comunità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e la giustizia, per il tesoro e per l'industria e il commercio; Decreta: Art. 1 L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, scisti e simili, compresi i prodotti ottenuti per aromatizzazione degli oli di petrolio e degli altri oli anzidetti, nonchè sulle preparazioni di cui alla voce 27.10 della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive modificazioni, contenenti in peso una quantità di detti prodotti ed oli superiore od uguale al 70 per cento e delle quali gli stessi prodotti ed oli costituiscono il componente base, sono stabilite nella misura appresso indicata: per quintale 1) Oli minerali greggi, naturali................... L. 6.000 2) Oli leggeri e preparazioni: a) acqua ragia minerale.......................... L. 8.400 (19) b) benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale......................................." 10.685 (19) c) benzina........................................" 10.085 (19) 3) Oli medi e preparazioni: a) petrolio lampante..............................L. 6.000 (19) (23) b) petrolio diverso da quello lampante............" 10.685 (19) 4) Oli pesanti e preparazioni: a) oli da gas.....................................L.12.100 (19) b) oli combustibili speciali..................... " 5.400 (24) c) oli combustibili.............................. " 4.000 (21) d) oli lubrificanti bianchi...................... " 15.700 e) oli lubrificanti diversi da quelli bianchi.... " 12.400 5) Vasellina greggia............................. ..L. 2.500 6) Vaselina diversa da quella greggia............ ..L. 5.680 7) Cera minerale greggia (ozocerite greggia)..... ..L. 180 8) Cera minerale raffinata (ceresina), esclusa quella fabbricata con ozocerite che abbia scon- tato l'imposta di fabbricazione o la sovrimpo- sta di confine...................................L. 680 9) Paraffina, cere di petrolio o di scisti, resi- dui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)....L. 680 10) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile...........................................L 12.400 ((11) Bitume di petrolio: aliquota per cento kg .......L.6.000.)) Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotti di composizione simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi processo. Sono soggette ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella C allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili: a) le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale; b) le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide; c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 18 DICEMBRE 1964, N. 1350 ; d) gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti ed i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, diversi da quelli di cui alla lettera G della tabella G allegata al presente decreto; e) i polimeri poliolefinici sintetici aventi una viscosità a 40 gradi centigradi non superiore a 10.000 centistokes. Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di scisti e simili, nonchè dalla lavorazione di oli minerali greggi, naturali, aventi un contenuto di oli distillanti fino a 300 °C non superiore al 10 per cento in peso, è concesso un abbuono del 30 per cento sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze. Non sono soggette ad imposta di fabbricazione nè alla corrispondente sovrimposta di confine le miscele di idrocarburi aromatici contenenti complessivamente 95 per cento o più di orto, meta e paraxitolo ed etilbenzolo. L'etere metilterbutilico è assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine nella misura prevista per la benzina. --------------- AGGIORNAMENTO (19) Il D.M. 9 ottobre 1979 (in G.U. 16/10/1979, n. 282) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le aliquote normali previste dall' art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 e successive modificazioni, sono modificate dal peso al volume, alla temperatura di 15°C, nella misura appresso indicata: Per ettolitro 1) Acqua ragia minerale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.450 2) Benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale . . » 34.638 3) Benzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 34.638 4) Petrolio lampante . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.750 5) Petrolio diverso da quello lampante . . . . . . . . . » 34.638 6) Oli da gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15.030". --------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 12 marzo 1982, n.69 , convertito con modificazioni dalla L. 12 maggio 1982, n. 231 ha disposto (con l'art. 1) che "L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili di cui al punto 4-c dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , sono aumentate da L. 4.000 a L. 18.000 al quintale." -------------- AGGIORNAMENTO (23) Il D.L. 30 settembre 1982, n.688 , convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873 , ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine su petrolio lampante di cui al punto 3-a dell' art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , sono aumentate da L. 4.750 a L. 25.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C." -------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.L. 27 febbraio 1984, n.15 , convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984, n. 85 , ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili speciali di cui al punto 4-b) dell' articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , sono aumentate da L. 5.400 a L. 18.000 per quintale."
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 989/1964 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 989/1964 è il riferimento principale per chi opera nel settore petrolifero e deve calcolare imposte di fabbricazione, sovrimposte di confine e aliquote su benzina, oli combustibili e derivati petroliferi. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per classificare correttamente i prodotti secondo le tabelle doganali, applicare abbuoni e aggiornamenti normativi, e verificare la corretta tassazione in fase di produzione e importazione di prodotti petroliferi.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.