Proroga del termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.
Cosa prevede la Legge 992/1964 riguardo alla variazione dei limiti di retribuzione e delle aliquote contributive per i dirigenti di aziende industriali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 992/1964 è una norma di proroga che autorizza il Presidente della Repubblica a modificare, mediante decreto, i limiti minimo e massimo della retribuzione e le aliquote contributive per i dirigenti di aziende industriali nel periodo 1964-1965. La norma si applica all'ambito della previdenza obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e riguarda specificamente questa categoria di lavoratori. Le variazioni potevano essere apportate in relazione alle esigenze finanziarie dell'Istituto e ai risultati della gestione previdenziale, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, in accordo con il Ministro dell'Industria e del Commercio. Il decreto doveva allinearsi temporalmente agli accordi sindacali di categoria che avevano già adeguato le retribuzioni, garantendo così coerenza tra il sistema contributivo e gli aumenti salariali negoziati dalle parti sociali.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 ottobre 1964, n. 992
Testo normativo
LEGGE n. 992/1964
# LEGGE 9 ottobre 1964, n. 992
## Proroga del termine per l'emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 27
dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende
industriali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Nel quinquennio corrente tra il 1 gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1965, i limiti minimo e massimo della retribuzione nonchè le aliquote contributive di cui al primo e terzo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e alle risultanze di gestione. Il decreto di cui al precedente comma porterà la stessa decorrenza degli accordi sindacali di categoria, con i quali sono state adeguate le retribuzioni ai fini della determinazione dei nuovi limiti minimo e massimo, di cui all'art. (6 della legge 27 dicembre 1953, numero 967 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - DELLE FAVE - COLOMBO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: REALE
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La Legge 992/1964 disciplina la previdenza obbligatoria dei dirigenti industriali, affrontando temi di aliquote contributive, limiti retributivi e gestione dell'Istituto nazionale di previdenza. È rilevante per chi studia l'evoluzione della previdenza complementare e il coordinamento tra accordi sindacali e normativa previdenziale nel settore industriale italiano degli anni Sessanta.
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