Articolo 11, commi-10 bis e 10-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative
Articolo 11, commi-10 bis e 10-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09-03-2021
Messaggio n. 1008
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 11, commi-10 bis e 10-ter, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21. Differimento dei termini decadenziali relativi ai
trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Modalità operative
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2021,
n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d.
milleproroghe).
Tale provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha
introdotto i commi 10-bis e 10-ter all’articolo 11 del citato decreto-legge, con i quali viene
disposto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari.
Più dettagliatamente, il comma 10-bis dell’articolo 11 del decreto-legge n. 183/2020 differisce
al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti
collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo
degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Il medesimo comma prevede, altresì, che le disposizioni relative al differimento si applicano
nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021.
Con il presente messaggio si illustrano gli indirizzi che attengono alla portata della norma e si
forniscono le relative istruzioni operative.
1. Domande oggetto del differimento
Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria
e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26
e 40 del D.lgs n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa
integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui
termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.
Come noto, la disciplina a regime, introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo confermata
dall’articolo 1, commi 301 e 304, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio
2021), prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all'Istituto, a pena di decadenza, entro la
fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attività lavorativa.
Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di
trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino
a novembre 2020 compreso.
Si evidenzia che la previsione di cui al decreto-legge n. 183/2020, nell’introdurre il
differimento dei termini decadenziali, lascia inalterata la disciplina dettata pro tempore dalle
norme di riferimento. Conseguentemente possono beneficiare della proroga dei termini le
istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come
illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia. In particolare, si
richiama l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole
disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di
autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole
causali.
2. Modelli “SR41” e “SR43” semplificati. Oggetto del differimento
Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il
pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui
termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.
In relazione a quanto previsto dalla disciplina a regime, come da ultimo declinata dall’articolo
1, comma 302, della legge di bilancio 2021, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da
parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il
pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati)
entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale
ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è
più favorevole all’azienda.
Tanto premesso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata
all’azienda entro il 1° dicembre 2020.
3. Modalità operative
3.1 Nuove domande di accesso ai trattamenti
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 1, non
avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non
oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali
relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole
discipline, come riepilogate nell’Allegato n. 1 al presente messaggio.
3.2 Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza
Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui
opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla
sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero
periodo richiesto - i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle
domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.
Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali
non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi
decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 11, comma 10-bis, del
decreto-legge n. 183/2020, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali
periodi.
Le Strutture territoriali, attuando le più ampie sinergie con aziende e intermediari autorizzati,
provvederanno all’istruttoria e successiva definizione delle istanze già inviate secondo le
indicazioni che saranno fornite con separato messaggio.
3.3 Modelli “SR41” e “SR43” semplificati
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 2, non
avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potranno provvedere alla relativa
trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.
Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi
nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta
decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali
provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che
saranno fornite con successivo messaggio.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Periodo dal - al Provvedimento di legge Causale Requisito anzianità lavoratori
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 Art. 19 del DL n. 18/2020, come modificato “COVID-19 nazionale” In forza all’azienda entro la data del 25
(9+ 5+4 settimane) dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 Art.1, comma 1 del DL n. 104/2020 “COVID-19 nazionale” In forza all’azienda entro la data del 9
(max 9 settimane) novembre 2020
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 Art.1, comma 2 del DL n. 104/2020 “COVID 19 con fatturato” In forza all’azienda entro la data del 9
(max. 9 settimane) novembre 2020
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 Art. 20 del DL 18/2020, come modificato “CIGO Covid 19 nazionale - In forza all’azienda entro la data del 25
(9+ 5+4 settimane) dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020 sospensione CIGS” marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 Art.1, comma 1, del DL n. 104/2020 “CIGO Covid 19 nazionale - In forza all’azienda entro la data del 9
(max 9 settimane) sospensione CIGS” novembre 2020
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 Art.1, comma 2, del DL n. 104/2020 “CIGO Covid 19 nazionale - In forza all’azienda entro la data del 9
(max. 9 settimane) sospensione CIGS con novembre 2020
fatturato”
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 Art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come “Covid 19 DL n. 137/20” In forza all’azienda entro la data del 9
(max 6 settimane) modificato dai Decreti - legge n.149/2020 e novembre 2020
n. 157/2020
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 Art. 12, art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, “Covid 19 DL n. 137/20” – In forza all’azienda entro la data del 9
(max 6 settimane) come modificato dai Decreti – legge n. sospensione CIGS” novembre 2020
149/2020 e n. 157/2020
Dal 23/02/2020 al 31/10/2020 Art. 19, comma 3 bis, del DL n. 18/20, “CISOA DL Rilancio” In forza all’azienda entro la data del 25
(max 90 gg) come modificato dal DL n. 34/2020 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 Art. 1, comma 8, del DL n. 104/20 “CISOA DL Rilancio” In forza all’azienda entro la data del 9
(max 50 gg) novembre 2020
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