Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 102/2026
Articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Introduzione ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione
Riferimento normativo
Articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Introduzione ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 12-01-2026
Messaggio n. 102
OGGETTO: Articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Introduzione ISEE per specifiche prestazioni familiari e per
l’inclusione
1. Premessa
L’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio
2026) prevede che: “Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai fini dell'accesso alle
prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la soglia di cui
all'articolo 5, comma 2, quarto periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 è innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro per i
nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, e le
maggiorazioni di cui alla lettera a) dell'allegato 1 del medesimo regolamento sono
rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso
di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli […]”.
La nuova disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2026, in attesa della modifica del
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (di seguito, Regolamento ISEE).
L’articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo valore della
situazione economica equivalente (ISEE), di seguito ISEE per specifiche prestazioni familiari e
per l’inclusione, applicabile esclusivamente alle seguenti prestazioni erogate dall’Istituto:
assegno di inclusione (ADI) di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
supporto per la formazione e il lavoro (SFL) di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 48
del 2023;
assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione di cui l'articolo 1,
comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
bonus nuovi nati di cui all’articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Tanto premesso, di seguito si illustra nel dettaglio la disposizione in argomento e si forniscono
le relative indicazioni amministrative.
2. ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione
Per il calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione il citato articolo 1,
comma 208, della legge di Bilancio 2026 modifica in modo più favorevole la soglia (di seguito,
franchigia) prevista dall'articolo 5, comma 2, quarto periodo, del Regolamento ISEE, che riduce
il valore dell’immobile in cui risiede il nucleo familiare ISEE, e prevede delle maggiorazioni della
scala di equivalenza più favorevoli in relazione alla presenza di figli nel nucleo familiare.
In particolare, nel calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione:
la franchigia relativa alla casa di abitazione ai fini ISEE prevista dall’articolo 5,
comma 2, quarto periodo, del Regolamento ISEE è fissata a 91.500 euro, fatta eccezione
per i nuclei familiari la cui casa è ubicata nel Comune capoluogo di una delle Città
metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Torino e Venezia) per i quali la franchigia è
fissata a 120.000 euro.
Per tutti i nuclei familiari, inoltre, l’incremento della franchigia di 2.500 euro per ogni figlio
convivente, prevista dall’articolo 5, comma 2, quarto periodo, del Regolamento ISEE, è
applicato a ogni figlio successivo al primo;
le maggiorazioni della scala di equivalenza previste dalla lettera a) dell'allegato 1 del
D.P.C.M. n. 159/2013 per i nuclei familiari con figli sono rideterminate nei seguenti valori:
0,10 in caso di nuclei familiari con due figli;
0,25 in caso di nuclei familiari con tre figli;
0,40 in caso di nuclei familiari con quattro figli;
0,55 in caso di nuclei familiari con almeno cinque figli.
L’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione si applica esclusivamente alle
prestazioni elencate al paragrafo 1. Per le altre prestazioni continuano ad applicarsi gli
indicatori già utilizzati.
3. Indicazioni transitorie in attesa dell’approvazione del modello tipo della
Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione ISEE, nonché delle relative
istruzioni
A seguito delle novità normative introdotte dall’articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio
2026, in attesa dell’aggiornamento del modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU),
dell'attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, da approvare - ai
sensi dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISEE - con decreto direttoriale del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze,
l’Istituto ha provveduto a modificare le procedure per consentire il calcolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2026, dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. A seguito di tali
modifiche nel quadro A “Nucleo familiare”, sezione “nuclei familiari con almeno tre figli” del
Modulo MB.1 della DSU Mini e della DSU Integrale, nonché del Modulo FC.4 (Modulo
aggiuntivo) della DSU Integrale, nei campi “N.__ figli di cui conviventi __” è possibile indicare
anche il valore “2”.
Si precisa che il Quadro A “Nucleo familiare”, sezione “nuclei familiari con almeno tre figli” del
Modulo MB.1rid della DSU Integrale denominata “nuclei familiari con almeno tre figli” non è
stata oggetto di modifiche in quanto le nuove modalità di calcolo non si applicano alle
prestazioni per il nucleo familiare ristretto.
4. Calcolo del valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.
Definizione delle domande di prestazioni
Come anticipato nel precedente paragrafo, l’Istituto ha avviato le attività di modifica delle
procedure per calcolare l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per le DSU
presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Considerato che il citato ISEE è più favorevole rispetto agli ISEE utilizzati fino al 31 dicembre
2025, le lavorazioni delle domande di ADI, SFL e Bonus nuovi nati, da definire con riferimento
all’ISEE 2026, che avrebbero un esito negativo, vengono temporaneamente sospese in attesa
di disporre dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.
Concluse le attività di aggiornamento delle procedure, l’Istituto calcolerà in automatico l’ISEE in
argomento per tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026, procederà a
completare le lavorazioni sospese indicate in precedenza e ricalcolerà le prestazioni definite con
riferimento all’ISEE 2026, per le quali l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per
l’inclusione determina un importo più favorevole. Si ricorda che per l’AUU l’importo mensile
spettante per le mensilità di gennaio e febbraio 2026 è calcolato con riferimento all’ISEE in
corso di validità al 31 dicembre 2025 (cfr. la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, paragrafo
6.3).
Con successivo messaggio verrà data comunicazione della modalità per consultare il valore
dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, in attesa dell’inserimento del
nuovo indicatore nell’Attestazione ISEE 2026.
5. Aggiornamento del modello di attestazione ISEE 2026 con ISEE per specifiche
prestazioni familiari e per l’inclusione
A seguito dell’approvazione, con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del nuovo modello tipo della
DSU, dell'attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni aggiornate con riferimento alle
disposizioni introdotte dal citato articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026, l’Istituto
provvederà a integrare le attestazioni ISEE 2026 rilasciate con l’ISEE per specifiche prestazioni
familiari e per l’inclusione, dandone comunicazione con successivo messaggio.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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