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Messaggio INPS 1129/2026

Requisito dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL

Pubblicato: 30/03/2026 In vigore dal: 30/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Requisito dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 31-03-2026 Messaggio n. 1129 OGGETTO: Requisito dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL L’articolo 1, commi da 142 a 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026” (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha reso strutturale la disciplina dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall’articolo 1, comma 386, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. L’Istituto ha dato attuazione alle richiamate disposizioni in materia di ISCRO, da ultimo, con la circolare n. 84 del 23 luglio 2024. L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge di Bilancio 2024, è rivolta ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale l’attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Nella citata circolare n. 84/2024 è stato chiarito che i destinatari della misura in argomento sono i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o a una società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata e in possesso dei requisiti legislativamente previsti, tra cui la regolarità contributiva e l’assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie. In particolare, in ordine al requisito dell’iscrizione alla Gestione separata, è stato precisato che la stessa deve essere formalizzata, ai sensi dell’articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335 del 1995, a cura del libero professionista, non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati. Analogamente, l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e successive modificazioni – che ha introdotto la prestazione di disoccupazione DIS-COLL a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio – prevede, ai fini dell’accesso alla misura, l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata, nonché, tra gli altri requisiti, il versamento di un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente all'evento di cessazione dal lavoro e il predetto evento. Ai fini dell’accesso all’indennità DIS-COLL, l’Istituto ha considerato soddisfatto il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata in presenza sia della formale iscrizione alla medesima Gestione sia del versamento dell’aliquota contributiva in misura piena prevista per i lavoratori interessati non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (cfr. la circolare n. 115 del 19 luglio 2017). In fase di attuazione delle disposizioni introduttive delle richiamate indennità ISCRO e DIS- COLL e in sede di istruttoria delle domande presentate dai potenziali beneficiari, è emersa - nonostante l’assolvimento dell’obbligo contributivo - la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di numerosi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi/assegnisti e dottorandi di ricerca, con la conseguente reiezione delle relative domande di accesso alle relative misure. Tanto rappresentato, ferma restando la necessaria formalizzazione dell’adempimento dell’iscrizione alla Gestione separata da parte del lavoratore, così come disciplinato dall’articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335 del 1995, con il presente messaggio si chiarisce che - ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL – la mancata formalizzazione di tale adempimento non pregiudica la liquidazione della prestazione stessa nel caso in cui sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima. Resta fermo quanto disciplinato per le indennità ISCRO e DIS-COLL, rispettivamente, dalle circolari n. 84/2024 e n. 115/2017 in ordine alla sussistenza e alla permanenza degli altri requisiti legislativamente previsti sia per la fase di accesso che in corso di fruizione della prestazione. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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