Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2021 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232
Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2021 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 19-03-2021
Messaggio n. 1169
OGGETTO: Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di
lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2021 per i
lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al
trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge
11 dicembre 2016, n. 232
1. Premessa
Con il messaggio n. 793 del 28 febbraio 2020 sono state fornite le indicazioni per la
presentazione, entro il 1° maggio 2020, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di
lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67,
come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i
requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2021 al 31
dicembre 2021.
Di seguito, si forniscono le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2021, delle
domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con
riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2022.
La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore
privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto
alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.
Ad ogni buon fine, si richiamano le istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017
e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018.
In particolare, con la citata circolare n. 90 del 2017 è stato precisato che, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232 del 2016, ai requisiti
agevolati previsti per il pensionamento in argomento, adeguati agli incrementi della speranza
di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 - dai decreti direttoriali
6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 - non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita
previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Pertanto, i requisiti pensionistici vigenti alla
data del 31 dicembre 2016 non sono adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.
2. Destinatari del beneficio
2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla
cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo
Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in
possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di
anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il
raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7
mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che
segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2022 al 31.12.2022
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità Requisito Quota (somma età e Anzianità Requisito Quota (somma età e
contributiva anagrafico anzianità contributiva) contributiva anagrafico anzianità
contributiva)
almeno 35 minimo 97,6* almeno 35 minimo 98,6*
anni 61 e 7 anni 62 e 7
mesi* mesi*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del
6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii.
2.2 Lavoratori notturni a turni
A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i
lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti
generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il
precedente paragrafo 2.1).
B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori
appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità
contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori
dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota
99,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il
raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2022 al 31.12.2022
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità Requisito Quota (somma età e Anzianità Requisito Quota (somma età e
contributiva anagrafico anzianità contributiva) contributiva anagrafico anzianità
contributiva)
almeno 35 minimo 99,6* almeno 35 minimo 100,6*
anni 63 e 7 anni 64 e 7
mesi* mesi*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del
6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii.
C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori
appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità
contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori
dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota
98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il
raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2022 al 31.12.2022
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità Requisito Quota (somma età e Anzianità Requisito Quota (somma età e
contributiva anagrafico anzianità contributiva) contributiva anagrafico anzianità
contributiva)
almeno 35 minimo 98,6* almeno 35 minimo 99,6*
anni 62 e 7 anni 63 e 7
mesi* mesi*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del
6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii.
2.3 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno
lavorativo
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti
generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il
precedente paragrafo 2.1).
3. Regime delle decorrenze
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della
domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2021 comporta, in caso
di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento
pensionistico anticipato pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
c) tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale
(AFAM), il differimento mensile di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del
2011 non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere
decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di
maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in
possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di
riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2021 comporta, in caso di
accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1°
settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.
4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio
2021 e relativa documentazione
La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto
legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2021 per coloro che
perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia
accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le
scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.
La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima
necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in
relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d),
del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 20
settembre 2017 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze.
Ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su
turni di 12 ore sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è
altresì richiesta la presentazione dell’accordo/contratto collettivo sottoscritto entro la data del
31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di 12 ore, svolti per
almeno 6 ore nel periodo notturno.
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente,
corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta.
5. Comunicazione dell’Ente previdenziale al soggetto interessato
In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’Istituto comunica al lavoratore interessato:
a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento
pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa
copertura finanziaria;
b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento
pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile
per l'accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al
monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 20 settembre 2011;
c) il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo
svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2021 e che perfezionano i
prescritti requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, l’Istituto comunicherà
l’accoglimento della domanda con riserva in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata
all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2022.
6. Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della
domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra
condizione di legge.
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa,
verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con
riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2022.
A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già
prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di
archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio
in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non
può essere accolta.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 1169/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.